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08 Febbraio 2024

Certificati di deposito, investimento sterilizzato nella base dell’Ace

di Alessandro Germani


Ai fini della SuperAce, i certificati di deposito sterilizzano la base dell’agevolazione, mentre nel caso di periodo d’imposta di 12 mesi da dicembre 2020 a fine 2021 la maggiorazione si applica sull’utile di bilancio accantonato ad aprile 2022. Sono queste le risposte a interpello delle Entrate 31 e 32 di ieri.

Con la prima risposta l’Agenzia chiarisce che nel caso di depositi sottoscritti dall’impresa nel 2022 ciò è in grado di sterilizzare la base Ace. Infatti la legge di bilancio 2017 ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011 prevedendo la sterilizzazione della base in ipotesi di incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni per imprese diverse da banche e assicurazioni. Il Dm 3 agosto 2017 ha poi chiarito che per titoli e valori mobiliari si debba fare riferimento alle nozioni del Tuf (azioni, obbligazioni, titoli di debito, valori mobiliari). La risposta 232/22 ha poi chiarito che vanno sterilizzati tutti quegli investimenti di fatto di natura finanziaria. Per tale motivo l’Agenzia considera il certificato di deposito differente dal mero conto corrente ordinario, quindi alla stregua di un investimento finanziario («investimento passivo»). Come tale da neutralizzare ai fini dell’Ace innovativa e ordinaria. La risposta va ben oltre i contenuti del Testo unico della Finanza e in ciò lascia perplessi, sebbene si comprenda l’approccio sostanzialistico.

Nella successiva risposta 32 una società ha un primo esercizio che va dal 3 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. L’utile del primo esercizio è stato mandato a riserva. La norma della Super Ace fa riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che nel caso specifico sarebbe quello che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’Agenzia concorda con la tesi dell’istante, che presenta un primo periodo d’imposta “allargato”. Tuttavia il tasso di rendimento nozionale del 15% da applicare ai fini del calcolo della Super Ace non dovrà essere ragguagliato alla durata del periodo di imposta superiore a 122mesi, come invece previsto nella determinazione dell’Ace ordinaria (articolo 2, comma 1, del Dm 3 agosto 2017). Infatti nell’agevolazione rafforzata il ragguaglio non opera in caso di periodo d’imposta superiore all’anno solare, in quanto il rendimento figurativo rappresenta comunque la misura massima del beneficio concesso. Pertanto l’utile dell’esercizio 2021 che l’assemblea di approvazione del bilancio tenutasi in data 4 aprile 2022 ha deliberato di non distribuire assumerà rilevanza ai fini della Super Ace, con l’aliquota del 15 % fino a concorrenza dell’importo di 5 milioni normativamente previsto, nell’esercizio 2022.

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