08 Febbraio 2024
La riforma fiscale cancella l’Ace ma l’incentivo diventa un modello Ue
di Alessandro Germani
La Commissione Europea a maggio 2022 ha presentato la proposta di direttiva Debra – Debt-Equity bias reduction allowance il cui scopo è quello di ribilanciare dal punto di vista fiscale la tradizionale convenienza al finanziamento delle imprese mediante il debito rispetto al capitale di rischio. Ciò risponde alla necessità di creare condizioni di maggiore stabilità finanziaria delle imprese. Tuttavia l’obiettivo deve essere coniugato con i principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, che da un lato prevedono delle migliori condizioni per le Pmi circa la deducibilità degli interessi passivi secondo il meccanismo del Rol (articolo 96 del Tuir), mentre dall’altro fanno venir meno l’incentivazione dell’equity commisurata all’Ace. Vediamo di cosa si tratta.
La risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio prevede una serie di emendamenti. Si parte dall’assunto che dopo le tre crisi che dal 2008 si sono susseguite le imprese hanno dovuto ricorrere al finanziamento tramite debito per coprire le perdite economiche. Viene quindi previsto che sia ridotta la propensione dei contribuenti verso il debito nelle scelte di investimento, senza pregiudicare l’uso legittimo ed efficace degli strumenti di debito stessi. Si riconosce che vi sia un trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l’Unione, che induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento, per cui la direttiva si pone quale risposta alle numerose richieste del Parlamento di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione.
È importante, tuttavia, notare che la direttiva stessa riconosce che limitare la deducibilità degli oneri per interessi delle imprese e in particolare delle Pmi potrebbe ostacolare gli investimenti in tutta l’Unione; di conseguenza, è opportuno non limitare tale deduzione per le Pmi e i gruppi di dimensioni medie. D’altro canto, anche il fatto di limitare la deducibilità del debito per le realtà più grandi non sarebbe opportuno per via delle condizioni economiche avverse determinate dal Covid e dalla guerra russo-ucraina, per cui tale limitazione dovrebbe essere introdotta solo a partire dal 2027.
Ai fini dell’incentivazione fiscale dell’equity viene quindi proposta un’agevolazione da calcolarsi moltiplicando l’aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, con previsione di riporto in avanti della deduzione che non può essere effettuata in un dato periodo per via di utili imponibili insufficienti. Chiaramente una disposizione del genere deve prevedere dei meccanismi di contrasto all’elusione fiscale, laddove un aumento di capitale risulti superiore a quello effettivo per via di pratiche quali un aumento dei crediti di finanziamento o la sopravvalutazione di poste attive. L’agevolazione sul capitale dovrebbe consistere in una deduzione:
per dieci periodi d’imposta consecutivi, dalla base imponibile di una Pmi o di un gruppo di dimensioni medie ai fini dell’imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30% degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (”Ebitda”)
per sette periodi d’imposta consecutivi, dalla base imponibile di qualsiasi grande impresa o grande gruppo ai fini dell’imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30% degli Ebitda.
La deduzione non sfruttata dovrebbe essere riportata in avanti per tre periodi d’imposta per le grandi imprese o grandi gruppi e senza limiti temporali per le Pmi o i gruppi medi. Il tasso di remunerazione del capitale dovrebbe essere aumentato di un 1% come premio per il rischio per le Pmi.
Chiarito il quadro comunitario, vediamo le interrelazioni con la delega fiscale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 dicembre 2023). Lato debito l’articolo 6, comma 1, lettera d), prevede la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di franchigie. Se come sembra verrà individuata quella di 3 milioni per le Pmi che non era stata sfruttata all’atto del recepimento della direttiva Atad, si registrerebbe un pieno allineamento con le previsioni comunitarie.
I problemi sorgono con l’equity. Infatti l’articolo 5 del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216 ha previsto dal 2024 l’abrogazione dell’Ace (ai veda anche «Il Sole24 Ore» di ieri). Si tratta del meccanismo che negli ultimi dieci anni ha consentito di agevolare fiscalmente l’equity. Da questo punto di vista la risposta italiana non pare in linea con la proposta di direttiva europea.
La riforma, dunque, in questa fase ha cancellato dal 2024 l’Ace (sono fatti salvi i riporti maturati), con un scelta a sfavore dell’equity che è aggravata, in questo momento, dal fatto che ancora non è stata definita la norma sugli interessi passivi, che si auspica arrivi in riferimento al 2024. In ogni caso, le esigenze di crescita del sistema imprenditoriale consiglierebbero, al di là delle posizioi europee, la previsione che il finanziamento con capitale di rischio o di credito non sia condizionato dalla variabile fiscale, invece che dalle scelte imprenditoriali.
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