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09 Febbraio 2024

La scissione asimmetrica non è elusiva

di Alessandro Germani


Via libera da parte delle Entrate a una scissione asimmetrica per porre fine a divergenze, nonché a una scissione seguita da una fusione in ottica riorganizzativa, in quanto entrambe non si configurano come abusive. È quanto emerge dalle risposte a interpello 35 e 37/2024 delle Entrate.

Con la prima viene effettuata una riorganizzazione mediante la scissione totale di Alfa a beneficio di due società di nuova costituzione, Beta e Gamma. Alle due compagini sociali delle beneficiarie verrà assegnato il 44,47% del patrimonio della scissa e il 55,53% di essa, quindi con un’operazione non proporzionale. Questa tipologia è comunque neutrale fiscalmente in base a vecchie pronunce (risoluzione 56/E/07). Alle beneficiarie verranno trasferiti liquidità, partecipazioni, un immobile, oltre a passività. Per le Entrate l’operazione non è abusiva se si rimane nel reddito d’impresa e i beni non passano a società di mero godimento. La scissione deve caratterizzarsi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione. Via libera quindi nel momento in cui non si ravvisa alcun utilizzo diverso da quello imprenditoriale. L’Agenzia ricorda che eventuali conguagli generano reddito in capo ai soci.

La seconda risposta riguarda invece una riorganizzazione connessa anche ad un passaggio di proprietà di un gruppo. Così il nuovo gruppo ha intenzione di ridurre i costi, eliminando le entità societarie mediante una scissione parziale proporzionale e alcune fusioni. Secondo l’Agenzia con la scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di Beta quest’ultima diventa assegnataria di una partecipazione totalitaria in Gamma, che non è più funzionale al business di Alfa. A quel punto Beta potrà incorporare Gamma che detiene integralmente con una fusione semplificata. La scissione è di tipo proporzionale, senza conguagli per i soci, è in continuità fiscale di valori, non appare finalizzata ad assegnare i beni della scissa a società di mero godimento. Quindi la scissione secondo le Entrate non è abusiva e il giudizio non cambia con la fusione di Gamma, che della scissione rappresenta l’epilogo, anche considerando il breve arco temporale di realizzazione delle menzionate operazioni straordinarie. Infatti l’estinzione di Gamma appare legittimamente conseguibile con un’operazione di fusione per incorporazione, che rappresenta una «piena alternativa», sotto il profilo fiscale, rispetto alla liquidazione della società stessa. La compensazione delle poste debitorie e creditorie facenti capo rispettivamente a Beta e a Gamma nate nel contesto del rapporto di cash pooling è effetto naturale nell’operazione.

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