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12 Febbraio 2025

Campagne promozionali, un aiuto dal Fisco

di Alessandro Germani


Un’operazione commerciale di cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato è esclusa ai fini Iva ed è inerente per le dirette. È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate n. 25 pubblicata ieri.

Alfa vende all’ingrosso pneumatici e ha individuato determinati clienti a cui vengono consegnati dei kit di abbigliamento e dei punti per l’ottenimento di determinati prodotti. Ai fini Iva per le Entrate si tratta di operazioni escluse dalla base imponibile ex articolo 15 n. 2 del Dpr 633/1972, che ricomprende il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Questo vale sia per prodotti propri che di terzi (risoluzione 363705/79), anche se i beni ceduti in sconto riguardano beni diversi da quelli della cessione originaria (risoluzione 362125/86). Il riferimento alle originarie condizioni contrattuali qualifica la cessione a sconto che è legata a quella originaria e differisce da quella gratuita che è priva di sinallagma (circolare 25/79 e Cassazione 16030/15). Per i kit promozionali le Entrate ravvisano il legame con la cessione degli pneumatici per cui l’operazione a sconto è esclusa da Iva e l’imposta sugli acquisti sarà detraibile. Alla stessa conclusione si perviene per i punti.

Passando alle dirette, e in particolare all’inerenza (articolo 109, comma 5, del Tuir) questa sussiste se i costi sono legati ai ricavi, anche solo potenzialmente. Le Entrate confermano che l’operazione di promozione commerciale sottoposta rispecchia i criteri dell’inerenza in quanto i costi sostenuti sono legati al fatto di poter sviluppare maggiori ricavi con i clienti. Dunque tali costi sono deducibili. Le stesse considerazioni valgono anche ai fini Irap dove per di più vi è la presa diretta dal bilancio e lo sganciamento dalle regole Ires. Viene rammentato che ai fini Irap (circolare 39/E/09) tale inerenza sussiste certamente se il contribuente deduce in misura non superiore a quanto fa ai fini Ires. La risposta conferma l’indeducibilità ai fini Ires e Irap degli accantonamenti nei casi di beni e servizi in forma di sconto consegnati al cliente nell’esercizio successivo a quello di conseguimento dei ricavi. Qui se si tratta di accantonamenti non c’è dubbio che vi sia una indeducibilità temporanea. Discorso differente invece se a fronte di vendite e obiettivi dell’anno la consegna del bene/sconto avvenisse nel successivo, perché le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità sembrerebbero integrate.

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