18 Febbraio 2025
Il contributo in conto impianti non è detassato
di Alessandro Germani
Un contributo in conto impianti è ordinariamente assoggettato a Ires e Irap non applicandosi la detassazione speciale Covid. È questa la risposta a interpello 35/2025 delle Entrate.
Nel caso specifico si trattava di un contributo concesso da Invitalia a fronte del bando per investimenti sostenibili 4.0 che l’istante ha iscritto fra i risconti passivi e fatto concorrere fra i ricavi per competenza in base al metodo indiretto di cui al principio Oic 16. E chiede se sia possibile detassare tali ricavi in base all’articolo 10-bis del Dl 137/20 (decreto Ristori), che ha previsto per i contributi e le indennità da Covid 19 la loro non concorrenza al reddito ai fini Ires e Irap. In sostanza ritiene che quel contributo possa comunque beneficiare della detassazione specifica da Covid.
La risposta negativa
La risposta delle Entrate è negativa.
Viene infatti ribadito il quadro per cui è stata prevista quella specifica detassazione, come chiarito dalle risposte 618/21 e 458/23. La finalità dei contributi Covid, infatti, è stata quella di evitare che il loro positivo apporto fosse depotenziato dall’effetto della tassazione. Chiarito questo i contributi possono essere (risoluzione 2/E/10):
- in conto esercizio ovvero ad integrazione dei ricavi o riduzione dei costi;
- in conto capitale se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa;
- in conto impianti se corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo.
Questi ultimi rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono e contabilmente (Oic 16, paragrafo 88 lettere a e b) possono essere gestiti col metodo dei risconti, per cui sono fatti confluire a ricavo in misura pari agli ammortamenti dei cespiti a cui si riferiscono oppure a riduzione diretta del costo dei cespiti stessi.
Indipendentemente dalla tecnica contabile adottata per le Entrate non si può beneficiare della detassazione speciale da Covid perché equivarrebbe a godere di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo del contributo ricevuto per l’acquisto del cespite.
L’ammortamento
L’istante richiedeva poi la conferma della correttezza – sul piano fiscale – di far concorrere i contributi ai ricavi in A5 in base al processo di ammortamento (al lordo) dell’investimento. Le Entrate fanno presente che tale giudizio esula dalle finalità dell’interpello e lo rende in sostanza inammissibile.
Pur mancando il dubbio interpretativo per cui le Entrate ravvisano l’inammissibilità dell’istanza, sembrerebbe che in un sistema che poggia sulla derivazione (semplice e rafforzata) dell’imponibile fiscale dal bilancio se si seguono i dettami dell’Oic 16 ciò necessariamente dovrà avere rilevanza anche a fini fiscali.
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