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01 Aprile 2025

Assicurazioni, niente acconto senza attività

di Alessandro Germani


Le imprese assicurative che cessano di svolgere la propria attività in Italia non sono tenute al pagamento dell’acconto in materia di imposta sulle assicurazioni, come chiarito dalla risposta a interpello 84/2025 delle Entrate, che tuttavia pone dei paletti in quanto ci si deve limitare alla mera gestione dei sinistri in essere.

L’Agenzia nella risposta ribadisce un concetto stabilito dalla norma (articolo 9, comma 1-bis, della legge 1216/61), per cui l’imposta sulle assicurazioni non prevede la possibilità di acconto su base previsionale (risoluzione 84/E/08). Viene poi ribadito un principio che già era stato chiarito, ovvero che l’obbligo dell’acconto è legato al fatto di svolgere attività assicurativa (risposte 548/20, 140/21 e 181/21). Nella risposta di ieri però l’Agenzia fa un ulteriore passo per chiarire la fattispecie, per cui ci si deve limitare a gestire i sinistri senza più operare nell’ambito della riscossione dei premi. Pertanto, se la branch smette la propria attività con il 2024, come comunicato anche all’Ivass, e si limiterà ad operare solo fino al 30 giugno 2025 per svolgere l’attività di mera gestione dei sinistri che è tipica della fase di «run off», a quel punto non è dovuto alcun versamento dell’acconto per l’anno 2025. L’Agenzia, tuttavia, precisa che ciò è valido a condizione che nel medesimo anno 2025 l’impresa assicurativa non riscuota alcun premio assicurativo. Qualora, infatti, la compagnia dovesse riscuotere dei premi nel 2025, anche derivanti da contratti già in essere nel 2024, ciò determinerebbe l’obbligo dell’acconto, ripristinandosi l’obbligatorietà prevista dall’articolo 9.

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