01 Marzo 2024
Gestione investimenti, doppio metodo per la remunerazione dei servizi
di Alessandro Germani
Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 68665 del 28 febbraio, pubblicato ieri, in tema di investment management exemption (Ime) stabilisce che ai fini del transfer pricing la struttura residente (o non residente, ma che opera mediante stabile organizzazione) applica i metodi canonici per la remunerazione dei servizi di gestione degli investimenti forniti al veicolo o alla sua struttura societaria, con una prevalenza del Cup e in subordine del profit split.
Mentre per quelli connessi e strumentali non c’è tale gerarchia. Ma andiamo con ordine.
La legge di Bilancio 2023 ha stabilito una presunzione legale che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di non configurare una stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento non residente che opera mediante un soggetto residente o la stabile organizzazione di un’entità estera (si veda anche il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2024 per il decreto ministeriale attuativo dell’Ime).
Tra le condizioni previste per tale esimente è previsto che la remunerazione delle attività svolte sia supportata dalla documentazione di transfer pricing che consente la cosiddetta penalty protection.
Il provvedimento di ieri, non discostandosi dalla bozza dello scorso 20 ottobre, fissa i metodi di transfer pricing in linea con l’articolo 4 del decreto ministeriale 14 maggio 2018.
I servizi prestati al veicolo non residente o alla sua struttura societaria sono di due tipi:
- servizi di gestione degli investimenti;
- servizi connessi e strumentali.
Nel richiamare i criteri per la scelta del metodo, in relazione ai servizi di gestione il provvedimento conferma la supremazia del metodo del confronto di prezzo. Se c’è una condivisione dei rischi e il Cup non sia ugualmente affidabile, la scelta deve ricadere sul profit split, considerando il contributo di ciascuna parte all’operazione.
In subordine a tali due metodi, si può ricorrere agli altri previsti dall’articolo 4 citato (e dalle linee guida Ocse) con l’avvertenza però di escludere quelli che utilizzano un indicatore finanziario che ha i costi come base di commisurazione. Tale previsione sembrerebbe tagliar fuori il Tnmm basato sui costi, metodo che nella attuale pratica di transfer pricing risulta molto diffuso.
Il paragrafo 4.4 prevede in ogni caso che in assenza di rischi significativi si possa fare riferimento a uno dei metodi previsti dall’articolo 4.
Veniamo quindi ai servizi connessi e strumentali. In questo caso non c’è alcuna prevalenza fissata.
Ma si può ricorrere a uno dei metodi previsti dal più volte citato articolo 4 del decreto ministeriale del 2018.
Il paragrafo 5.3 prevede comunque un meccanismo di chiusura per cui nel caso di assunzione di rischi economicamente significativi allora la valorizzazione torna quella dei servizi di gestione degli investimenti. Ovvero Cup in prima battuta, poi profit split, in subordine utilizzo di uno degli altri metodi consueti.
È infine previsto (paragrafo 6) che se sono forniti congiuntamente servizi di gestione degli investimenti e servizi connessi e strumentali, e le operazioni siano strettamente legate o formino un complesso unitario tale da non poterle valutare separatamente in maniera affidabile, le stesse debbano essere aggregate ricorrendo alla gerarchia che prevede il Cup, in subordine il profit split e solo residualmente gli altri metodi dell’articolo 4.
Ai fini della disciplina Ime la documentazione idonea è quella prevista dall’articolo 8 del Dm del 2018 in base alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 protocollo n. 360494.
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