21 Marzo 2025
Variazione delle rimanenze sterilizzata
di Alessandro Germani
I componenti da valutazione delle criptovalute non concorrono a formare il reddito e la variazione delle rimanenze di magazzino rilevata contabilmente dovrà essere neutralizzata in dichiarazione. È questa l’importante risposta delle Entrate n. 78 del 20 marzo.
Una banca inizia nel 2024 a fare trading proprietario sulle criptovalute e si interroga sui riflessi fiscali del comportamento contabile. In base allo Ias 38 (attività immateriali) e 2 (rimanenze) iscrive contabilmente le cripto al costo medio ponderato (Cmp) in acquisto e poi valuta le rimanenze finali al fair value. Stante l’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir si chiede se l’irrilevanza dei fenomeni valutativi riguardi il solo delta fra Cmp e fair value oppure comporti una deroga all’intera disciplina dell’articolo 92 del Tuir sulla variazione delle rimanenze. L’Agenzia fa sua la seconda tesi, cosicché rilevano fiscalmente solo i costi d’acquisto (nell’anno di sostenimento) e ricavi di vendita (nell’esercizio di realizzo), senza considerare la variazione delle rimanenze.
Viene richiamata la circolare 30/E/23 (par. 3.5) e ribadito che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2023 costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina dell’articolo 92 del Tuir. L’articolo 110, comma 3-bis, ha disposto l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura dell’esercizio, fra cui rientrano anche i criteri di quantificazione del magazzino ex articolo 2426 del Codice civile e fiscalmente ex articolo 92 del Tuir (sia che si proceda a costi specifici o con uno dei criteri quali il Cmp, il Lifo o il Fifo). Pertanto a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la banca dovrà operare delle variazioni nella dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito d’esercizio.
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