08 Maggio 2025
Utilizzo in misura limitata all’80% ma senza un vincolo di tempo
di Alessandro Germani
Il quadro RS accoglie, dai righi RS 44 a RS 48, tutte le informazioni relative all’uso delle perdite di impresa da utilizzare in abbattimento dei redditi conseguiti. Vediamo i meccanismi.
Perdite limitate
La norma (articolo 84 del Tuir) stabilisce in primis che la perdita può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in questo ammontare.
Facciamo un esempio. La società Alfa ha perdite pregresse per 80mila euro. Consegue nel 2024 un reddito di 105mila euro. A quel punto potrà utilizzare le perdite integralmente in quanto inferiori all’80% del reddito (80% x 105.000 = 84.000). Se invece il reddito fosse stato di 50mila euro la società avrebbe potuto utilizzare le perdite solo per 40mila euro (80% x 50mila), pagando imposte su un reddito di 10mila (50mila – 40mila) e conservando perdite per il futuro per 40mila euro (80mila – 40mila), da inserire in colonna 6 del rigo RS 44.
Perdite piene
In base a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 84 del Tuir, le perdite dei primi tre periodi di imposta (perdite da start up) possono essere compensate integralmente, vale a dire senza il limite dell’80% purché si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Nell’esempio precedente, a fronte di un reddito di 50mila euro e perdite da start up di 80mila euro, queste vengono portate in abbattimento integrale del reddito, azzerandolo. In base a quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate (circolare 19 giugno 2012, numero 25, paragrafo 5.8), il contribuente è libero di scegliere se utilizzare le perdite piene oppure quelle limitate, non esistendo né vincoli né priorità.
Compilazione del quadro
La compilazione del quadro RS consente a imprese e amministrazione finanziaria di mantenere il polso relativamente alle perdite e al loro utilizzo.
Quelle utilizzabili in misura limitata sono contenute nel rigo RS 44, distinguendo quelle del presente periodo d’imposta rispetto alle altre. Quelle invece utilizzabili in misura piena sono contenute nel rigo RS 45, sempre distinguendo quelle del presente periodo d’imposta rispetto alle altre.
Entrambi i righi suddividono le perdite fra le seguenti casistiche:
- Siiq (per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti);
- Ires (qui andranno indicate perdite piene e limitate, sia dell’esercizio sia pregresse);
Maggiorazione Ires (pari al 10.5%, andranno evidenziate le perdite utilizzabili nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponibile relativo alla predetta maggiorazione);
Addizionale Ires (le colonne 4 e 8 vanno compilate a partire dalla dichiarazione del primo periodo d’imposta in cui il contribuente è assoggettato all’addizionale).
Esiste poi la possibilità di cedere le perdite a società quotate sotto determinate condizioni e fuori dal contesto del consolidato fiscale, con un meccanismo simile a quello di cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis del Dpr 602/73.
Il cedente dovrà barrare la colonna 9 del rigo RS 45 e indicare il codice fiscale delle società cessionarie nelle colonne da 10 a 14.
Il rigo RS 45A contiene le perdite d’impresa non riportabili qualora le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo. E, inoltre, viene modificata anche l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
Infine, il rigo RS 46 deve essere compilato qualora sia stata presentata l’istanza per il computo delle perdite d’impresa pregresse in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento, in base a quanto prevede l’articolo 42, comma 4 del Dpr 600/1973 (istanza Ipea per il computo delle perdite fiscali pregresse a riduzione dei maggiori imponibili accertati).
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