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20 Marzo 2025

Tre parametri per stabilire se si opera in conto proprio o di terzi

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Il principio Oic 34, nell’appendice A che è sua parte integrante, dedica ampio spazio (paragrafi A5, A6 e A7) all’operatività in conto proprio e in conto terzi. Questo tipo di operatività è in grado di influenzare la rappresentazione di bilancio. Infatti, nel caso in cui la società operi in conto proprio, ciò significa che acquista un bene o un servizio che provvede poi a rivendere a terzi, sostenendo essa i rischi e i benefici.

In tal caso, tanto gli acquisti quanto le vendite troveranno collocazione fra i costi e i ricavi di conto economico. Viceversa, se la società opera in conto terzi, di fatto ha un rischio ed una responsabilità del tutto limitati. Cosi a conto economico dovrà figurare solo la commissione relativa alla sua intermediazione, mentre gli acquisti e le vendite troveranno collocazione solo nello stato patrimoniale fra i crediti e i debiti.

Ciò chiaramente è in grado di generare una differente rappresentazione contabile, che pesa maggiormente a conto economico nel primo caso e che è più snella nel secondo, dove a conto economico andrà solo la commissione, mentre tutto il restante flusso di acquisti e vendite troverà collocazione solo patrimoniale.

Questo principio, che è stato da sempre seguito (tanto è vero che è contenuto anche nella vecchia risoluzione 377/E/02), ora trova ampio spazio all’interno dell’Oic 34. Quest’ultimo stabilisce in prima battuta come l’operatività in conto proprio o in conto terzi si possa desumere da un’attenta analisi contrattuale. A tale riguardo, gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

  • la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
  • la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore;
  • e la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Quindi occorre guardare alla responsabilità, al rischio di magazzino, al potere di fissazione del prezzo per comprendere l’operatività della società e dunque la sua natura. L’appendice del principio contabile afferma quindi che, se la società agisce per conto terzi, iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.

Altri elementi utili si ricavano poi dalle motivazioni alla base delle decisioni assunte. In primis si è optato per un approccio più flessibile che tenga conto degli elementi sopra citati per stabilire se l’operatività è in conto proprio o in conto terzi. Infatti, in prima battuta era stato previsto che la società operasse in conto proprio solo se contemporaneamente si verificano tutte e tre le condizioni. Ma è parso subito chiaro che fosse un approccio troppo rigido, perché ci può essere il caso di una società che ha la responsabilità sul bene/servizio, ha il rischio di magazzino, ma non ha il potere di fissare il prezzo. In tal caso, nonostante manchi una delle condizioni, essa opera per conto proprio, motivo per cui un approccio più flessibile è parso più adeguato.

Le motivazioni confermano altresì che la valutazione operata secondo le condizioni sopra citate riguarda anche i casi di contratti di mandato con o senza rappresentanza.

Peraltro, questo aspetto si lega altresì all’operatività sotto il profilo Iva: nei casi di mandato con rappresentanza il riaddebito è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3) del Dpr 633/1972, mentre in quelli senza rappresentanza si è in presenza di una prestazione di servizi imponibile ex articolo 3 del Dpr 633/1972.

Il chiarimento è rilevante per stabilire la corretta rappresentazione contabile laddove si operi in un ambito di intermediazione. Infatti, a seconda dei casi, il peso a conto economico potrà essere maggiore o minore, sulla base dell’analisi contrattuale da condurre caso per caso.

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