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09 Ottobre 2025

Transfer pricing, la documentazione garantisce lo scudo dalle sanzioni

di Alessandro Germani


In relazione alla disciplina dei prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7, del Tuir) le indicazioni sono fornite nel rigo RS 106, ma presuppongono una serie di attività che va di pari passo con la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

La disciplina del transfer pricing si applica ai gruppi multinazionali in relazione a costi e ricavi intrattenuti fra le varie società appartenenti al medesimo gruppo, con l’obiettivo di provare che il prezzo applicato fra le parti risponda ai canoni di libera concorrenza.

Così i soggetti interessati dovranno barrare:

  • la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
  • la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
  • la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.

Quindi la fattispecie riguarda i rapporti che sono intrattenuti fra la società controllante, la controllata e la società sorella, avendo cura nei vari casi di barrare la casistica di interesse.

Un aspetto fondamentale riguarda il possesso della documentazione, nel qual caso occorre barrare la casella 4. Si tratta della documentazione rilevante ai fini della disciplina per l’ottenimento della penalty protection che, in caso di verifica afferente ai prezzi di trasferimento, se si dimostra il possesso della documentazione e che questa è stata redatta in maniera congrua, consente di disapplicare in toto le sanzioni, qualora l’Agenzia ritenga che il prezzo applicato non sia di libera concorrenza. Da un lato, quindi, occorre considerare l’importanza, soprattutto per quei gruppi multinazionali che hanno molte interrelazioni con l’estero, di produrre tale documentazione che ha lo scopo di eliminare le eventuali sanzioni in caso di accertamento. Quindi si tratta di un onere aggiuntivo, in molti casi non trascurabile, ma il cui vantaggio è piuttosto chiaro in termini di certezza e di riduzione dell’alea nonché dei costi dell’accertamento in termini di sanzioni. La documentazione in questione è composta dal masterfile e dalla documentazione nazionale. Il masterfile riporta una serie di informazioni che riguardano il gruppo, le sue caratteristiche, le entità che lo compongono e la natura delle transazioni che sono poste in essere. La documentazione nazionale invece entra nel dettaglio degli accrediti e addebiti della società italiana al fine di dimostrare nelle varie transazioni intercompany che la riguardano che il prezzo praticato è di libera concorrenza. Mentre per il masterfile è in parte utilizzabile la documentazione prodotta a livello di gruppo estero salvo il fatto di renderla fruibile e compliant con quanto richiedono le disposizioni domestiche, la documentazione nazionale deve essere preferibilmente redatta in loco e per di più in italiano e non in inglese (risposta a interpello 174/2024).

Infine, un altro aspetto riguarda le colonne 5 e 6 dove vanno indicati i componenti positivi e negativi. Qui si aprono due ragionamenti. In primo luogo, va evidenziato come questi componenti debbano essere indicati indipendentemente dal fatto che l’impresa si avvalga o meno della penalty protection avendo predisposto la documentazione rilevante. Quindi vanno indicati sempre e comunque. Inoltre, indipendentemente da questo aspetto, l’individuazione di questa informazione numerica deve essere opportunamente raccordata con la contabilità. Infatti la mappatura dei costi e ricavi intercompany sarà più agevole nel caso in cui l’impresa disponga di un piano dei conti in cui le transazioni infragruppo sono ben individuate. Non è infatti remoto in grandi gruppi che alcune transazioni possano non essere evidenziate semplicemente perché non appaiono tali in contabilità per mero errore. Chiaramente poi se ci si avvale della documentazione ai fini della penalty protection questi dati devono combaciare con la medesima.

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