17 Luglio 2025
Test di vitalità uniformato per le operazioni straordinarie
di Alessandro Germani
In base ai principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, il test di vitalità per le acquisizioni societarie, le fusioni e le scissioni viene di fatto omogeneizzato. Ciò si desume dalle modifiche apportate dall’articolo 15 del Dlgs 192/2024.
Ricordiamo che le operazioni in questione, per le quali sono posti dei limiti al riporto delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) sono le acquisizioni societarie (articolo 84 del Tuir), le fusioni (articolo 172 del Tuir) e le scissioni (articolo 173 del Tuir). Giova ricordare che i limiti al riporto di tali posizioni sono stati poi estesi anche ai conferimenti aziendali dal Dl 84/2025 (si veda l’articolo a pagina 8).
A livello di omogeneizzazione è stata eliminata la previsione che consisteva nella presenza di un numero minimo di dipendenti (pari a dieci unità) nel biennio precedente a quello di trasferimento, condizione che non è mai stata presente né nelle fusioni né nelle scissioni e che pertanto viene espunta anche per le acquisizioni societarie.
Venendo quindi a queste ultime, l’articolo 84, comma 3, del Tuir prevede che il riporto delle perdite fiscali (nonché degli interessi e dell’Ace) non è consentito in caso di acquisizioni societarie riguardanti le partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite. Ma vi deve essere altresì la modifica dell’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. Per ciò che concerne la modifica dell’attività il testo normativo è stato modificato al fine di chiarire che ci deve essere cambiamento di settore o di comparto merceologico. E ciò nel periodo di trasferimento nonché nei due anteriori o successivi. Ma è stato definitivamente chiarito che non costituisce cambiamento dell’attività la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali. A fini semplificatori poi è stato previsto che se il trasferimento societario avviene nella prima metà del periodo d’imposta si guarda alle perdite del periodo d’imposta precedente, se invece avviene nella seconda metà si guarda alle perdite risultanti al termine del periodo d’imposta in cui ha efficacia il trasferimento delle partecipazioni.
Chiarito ciò il vitality test per le acquisizioni societarie è superato qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta:
- un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica
- e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi
- superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Per le fusioni valgono le stesse regole, ma si guarda all’esercizio precedente rispetto a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia (articolo 172, comma 7, del Tuir). Tuttavia il test è fatto in maniera estesa guardando anche al periodo interinale (ad esempio 1° gennaio 2025 – 30 aprile 2025) sempre rispetto al biennio precedente (2024-2023).
Per le fusioni retrodatate il nuovo comma 7-bis prevede che le limitazioni riguardano anche le perdite maturate nel periodo interinale che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di efficacia giuridica dell’operazione, ma solo per la per la perdita che si genera in capo alla società incorporata.
Alle scissioni (articolo 173, comma 10, del Tuir) si applicano le regole relative alle fusioni (articolo 172 commi 7, 7-bis e 7-ter), laddove la scissa coincide con le società fuse o incorporate e la beneficiaria la risultante o l’incorporante.
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