20 Marzo 2025
Svalutazioni, modello semplificato per le imprese di minori dimensioni
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il principio contabile Oic 9 «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» detta le regole contabili per applicare quanto prevede l’articolo 2426, numero 3, del Codice civile, in base al quale l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato con le normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l’articolo 2427, 3-bis) richiede la conseguente informativa nella nota integrativa.
Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in base alle dimensioni dell’impresa, semplificando l’onere per le imprese di piccole e medie dimensioni.
Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo fair value: il primo è il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data della valutazione.
Le società di minori dimensioni, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, possono evitare il sostenimento di oneri sproporzionati che deriverebbero dalla determinazione dei flussi di cassa attualizzati.
La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è calcolata sottraendo al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni: pertanto, non si effettua alcuna attualizzazione.
Imprese maggiori
Queste imprese, se non possono stimare il valore della singola immobilizzazione, determinano il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (Ugc) alla quale l’immobilizzazione appartiene: situazione che si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value e il suo valore d’uso.
Il principio elenca una serie di indicatori per stabilire la presenza di potenziali perdite durevoli di valore.
La determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi futuri in entrata e uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione e l’applicazione, a tali flussi, del tasso di attualizzazione appropriato.
In genere, budget e previsioni non dovrebbero superare l’orizzonte temporale di cinque anni.
La svalutazione relativa alla Ugc si imputa prioritariamente all’avviamento allocato alla stessa e, successivamente, in proporzione al valore contabile di ciascuna attività facente parte della Ugc.
Può anche verificarsi che l’Ugc a cui allocare l’avviamento coincida con l’intera società.
Imprese minori
Nelle imprese di minori dimensioni, quelle che, in base all’articolo 2435-bis del Codice civile, possono redigere (= facoltà) il bilancio in forma abbreviata, ovviamente, sono incluse anche le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter.
L’approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Per la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni il confronto avviene tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi. Pertanto, generalmente sono stimati i flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, se l’impresa ha una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi finanziari autonomi, il principio raccomanda di fare riferimento ai singoli rami.
Nel calcolo degli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento si considera la struttura produttiva esistente.
Nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di ammortamento si somma l’eventuale valore economico che residua al termine del periodo di previsione.
Per esempio, ipotizziamo una situazione in cui alla fine dell’anno 5 emerga un risultato negativo di 250 e la possibilità di stimare il valore terminale dell’immobilizzazione, determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile dell’immobilizzazione è aggiunta al risultato finale netto, nell’esempio negativo di 250. Se tale differenza, per esempio, fosse 450 porterebbe a un risultato finale positivo di 200, consentendo di non effettuare la svalutazione.
Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dall’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
Anche per le imprese di minori dimensioni, l’orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni. Prima di effettuare il test deve essere calcolato l’ammortamento dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA