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30 Gennaio 2025

Start up, consulenza o agenzia fuori dalle attività prevalenti

di Alessandro Germani


L’articolo 28 della legge Concorrenza per il 2023 (la 193/2024) interviene sulla definizione di start up innovativa aggiornandola. Ciò risponde a uno degli obiettivi previsti dal Pnrr, che mira a ridefinire le start up e a promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

Definizioni

Viene così modificato l’articolo 25 del Dl 179/2012 (il cosiddetto Start up Act), stabilendo (lettera a-bis) che la start up innovativa sia una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue del 6 maggio 2003.

Sempre a livello di definizioni, l’altra modifica è nella lettera f). Questa stabilisce che la start up abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Viene aggiunto ora l’inciso per cui la start up non deve svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza, per rimarcare la centralità della sua attività di ricerca e sviluppo.

Tempistiche

Inoltre, nel corpo dell’articolo 25 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis circa le tempistiche. Si stabilisce che la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della quota delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1) (rispetto quindi alla misura ordinaria del 15%);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023);
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del Codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50mila euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Sempre in tema di permanenza, viene introdotto il comma 2-ter, in base al quale il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”. Tutto ciò a condizione che intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del Codice civile, superiore al 100% annuo.

Viene infine previsto che, nei casi di permanenza maggiorata di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, valgono comunque le disposizioni dell’articolo 29, comma 7-bis relativamente all’aumento al 30%, a decorrere dall’anno 2017, delle aliquote delle detrazioni fiscali ivi previste a favore degli investimenti effettuati in start up-innovative (si veda al riguardo l’articolo a pagina 9).

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