14 Febbraio 2025
Soggetta a Iva la formazione finanziata da Formatemp
di Angelo D'Ugo, Gianni Bocchieri
La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 38-44, della legge 207/2024) prevede l’imponibilità Iva delle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro (articolo 4 del Dlgs 276/2003) da enti e società di formazione finanziati da Formatemp (articolo 12, comma 4, del Dlgs 276/2003), risolvendo così decennali contenziosi dinanzi a corti tributarie di primo e secondo grado con alterne interpretazioni.
Nel tempo, si erano sostanzialmente delineati due orientamenti, soprattutto per via della differente interpretazione dell’integrazione o meno del requisito soggettivo del riconoscimento pubblico (accreditamento) degli enti formativi da parte del fondo Formatemp, a sua volta vigilato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il primo orientamento è stato a sostegno dell’esenzione Iva di queste prestazioni (Cgt Lombardia sentenza 189/5/2024, 2183/6/2023 e 3198/21/2023).
Il secondo, a sostegno dell’imponibilità (Cgt Lombardia, sentenza 520/3/2024; in precedenza, sentenze 3786/20/2021 e 1743 e 1746/20/2021).
Per il futuro, la nuova disposizione sottrae queste prestazioni per attività formative dall’esenzione Iva, che resta riservata alle prestazioni che integrano il requisito soggettivo del riconoscimento pubblico. Pertanto, l’esenzione Iva dell’articolo 10, comma 1 n. 20) del Dpr 633/1972 per le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale rese da scuole, istituti, Onlus, resta condizionata al riconoscimento di pubbliche amministrazioni. Più precisamente, l’esenzione resta subordinata al verificarsi di due presupposti:
1 quello di carattere oggettivo, in base al quale deve trattarsi di prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale;
2 quello soggettivo, ossia che le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciute (accreditati) da pubbliche amministrazioni (circolare 22/E/2008).
Rispetto al descritto regime di esenzione Iva, la novità legislativa dell’imponibilità delle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro semplicemente azzera i margini interpretativi dell’amministrazione finanziaria, che aveva ritenuto illegittima la detrazione dell’Iva sugli acquisti degli enti di formazione, a fronte della supposta esenzione dall’Iva vendite, con generazione di pro-rata di detraibilità in caso di altre prestazioni imponibili. Costituisce però un deciso spartiacque tra prima e dopo la sua introduzione.
Affermato inequivocabilmente l’assoggettamento a Iva delle prestazioni formative rese per il futuro alle agenzie per il lavoro per i periodi d’imposta precedenti, la legge di bilancio introduce una norma di “chiusura” secondo logica di sanatoria. Considerata l’incertezza interpretativa che ha caratterizzato gli anni passati, vengono infatti fatti salvi i precedenti comportamenti dei contribuenti per le prestazioni di formazione finanziata Formatemp per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi, senza dare però luogo a rimborsi di imposta (articolo 1, comma 39, della legge 207/2024). Per il passato, viene dunque confermato il regime di esenzione eventualmente applicato, escludendo la detrazione dell’imposta assolta “a monte” dagli enti erogatori.
Risolta la questione Iva per la formazione finanziata da Formatemp, la disposizione della legge di Bilancio 2025 nulla dice sulle prestazioni di formazione rese a soggetti Iva diversi dalle agenzie per il lavoro, finanziati dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
Eppure, i loro meccanismi di funzionamento e finanziamento sono sostanzialmente gli stessi di quelli di Formatemp. Infatti, come per Formatemp lo schema triangolare di finanziamento dei fondi interprofessionali prevede il committente datore di lavoro al pari delle agenzie per il lavoro, l’ente di formazione e il fondo interprofessionale che finanzia la formazione attraverso il rendiconto del datore di lavoro della fattura ricevuta dall’ente di formazione. Dal punto di vista dell’applicazione dell’Iva, la differente fonte normativa non dovrebbe quindi generare alcun dubbio sull’applicazione dell’Iva anche alle prestazioni formative finanziate dagli altri fondi Interprofessionali.
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