14 Aprile 2026
Sistemi di garanzia dei depositanti, sì all’esenzione degli interessi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti in base all’articolo 96 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario o anche Tub), sono esenti dall’imposta sostitutiva all’articolo 2 del Dlgs 239/96. Vediamo contesto e portata di questa norma, introdotta dall’articolo 4 del Dl fiscale (Dl 38/26).
A tutela degli interessi dei depositanti, la normativa bancaria prevede dei fondi ad hoc che intervengono nel caso di crisi bancarie. In questo contesto le banche italiane aderiscono per lo più al Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), mentre le banche di credito cooperativo aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (Fgdcc).
Ci sono poi regole ad hoc per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia le quali possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, mentre per le succursali di banche di uno Stato terzo autorizzate in Italia c’è l’obbligo di aderire a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura. Questi sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato e sono le banche a fornire loro le risorse per perseguire le finalità per cui sono stati istituiti.
A fronte di tali introiti questi sistemi di garanzia tendono a investire le somme in obbligazioni e titoli similari che sono tendenzialmente assoggettati a un’imposta sostitutiva, del 12,50% o del 26%, sugli interessi e altri proventi maturati nel periodo di possesso.
In questo contesto interviene la misura del recente Dl fiscale per stabilire una finestra temporale di esenzione in relazione alla suddetta imposta sostitutiva. Ciò riguarderà gli interessi e gli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale e fino al 31 dicembre 2028. La motivazione alla base di tale esenzione consiste nel timore di un possibile aumento dei tassi d’interesse in virtù del momento delicato che riguarda l’economia reale e finanziaria a livello mondiale. La misura quantifica un onere per le casse dell’erario pari a 16,8 milioni annui per gli anni 2026, 2027 e 2028 a cui viene quindi data adeguata copertura.
La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che lo scopo è di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali dei fondi di garanzia. Essa specifica inoltre il richiamo agli articoli da 62 a 71 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (Dlgs 33/25) che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027 e che vanno a sostituire gli articoli del Dlgs 239/96. La relazione tecnica chiarisce che il Fitd garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100mila euro per depositante e per banca. Dai bilanci del Fitd e del Fgdcc risulta un’imposta versata di circa 8,4 milioni su base annua, che è stata prudenzialmente raddoppiata nell’importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti.
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