03 Luglio 2025
Scadenza unificata al 31 ottobre per l’invio del dossier anti-sanzioni
di Alessandro Germani
Per quanto riguarda la do cumentazione che consente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni (penalty protection) in materia di disallineamenti da ibridi, le modifiche introdotte dall’articolo 5 del Dl 84/25 nella sostanza fissano al prossimo 31 ottobre 2025, vale a dire in coincidenza con il termine per l’invio dei modelli relativi al periodo 2024, la scadenza delle documentazioni per il 2024, 2023 e per i periodi pregressi, ossia quelli dal 2020 al 2022.
A questa conclusione si arriva a seguito di una serie di modifiche normative che si sono susseguite nel tempo e che è utile ripercorrere.
Cosa cambia con il Dl 84/25
La penalty protection per i disallineamenti da ibridi è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 209/23. La norma prevedeva che un Dm del Mef fosse emanato nei 60 giorni successivi (quindi entro fine febbraio 2024) per rendere immediatamente operative queste disposizioni.
Era altresì previsto che, per i periodi d’imposta antecedenti al 2023 (quindi dal 2020 al 2022), si potesse predisporre sempre la documentazione con una scadenza comunque legata al citato Dm, purché la violazione non fosse stata già constatata e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.
Senonché il Dm in questione è stato emanato solo lo scorso 6 dicembre 2024. L’articolo 5 con riferimento al periodo di imposta in corso alla data del 29 dicembre 2023 ha stabilito che la marca temporale deve essere apposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Ciò significa in sostanza che, per il periodo 2023, la documentazione anti ibridi deve essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2024 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato Dm). Dunque, la scadenza riguardante il 2023 è stata fissata al 31 ottobre 2025. Coincidendo quindi con quella riguardante la documentazione per il periodo d’imposta 2024.
Questo perché sempre l’articolo 5 ha stabilito che la documentazione per un determinato periodo d’imposta deve essere firmata elettronicamente e marcata temporalmente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo a cui si riferisce la documentazione.
Periodi pregressi al 2023
Restava quindi fuori dal discorso la scadenza per la documentazione dei periodi pregressi, ossia quelli dal 2020 al 2022.
Per queste annualità, in base all’articolo 11 del Dm 6 dicembre 2024, esisteva un termine cuscinetto di sei mesi per cui di fatto la documentazione andava predisposta entro il mese di giugno 2025 (a seconda delle letture entro il 6 giugno o entro il 30 giugno). In questa situazione si innesta la modifica apportata dall’articolo 5 del Dl fiscale (DL 84/25).
In base alle previsioni introdotte, infatti, per il trittico dei periodi d’imposta anteriori al 2023, si prevede che la documentazione debba essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto del Mef. In altre parole, anche per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 la scadenza viene fissata al prossimo 31 ottobre 2025, che già riguardava anche i periodi d’imposta 2023 e 2024.
In questo modo, tutta l’attività di recupero per gli anni pregressi e quella corrente (per il 2024) in tema di documentazione per disapplicare le sanzioni per i disallineamenti da ibridi viene a coincidere con un’unica data.
Trattandosi di documentazione ragguardevole, spesso anche più complessa rispetto a quella da predisporre per il transfer pricing, è ipotizzabile che questo recupero possa essere ultimato solo se le imprese interessate abbiano già affrontato buona parte del percorso richiesto.
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