20 Marzo 2025
Riserva da calcolare in base agli impegni
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La norma che consente di derogare alla svalutazione dei titoli del circolante in assenza di perdite durevoli di valore riguarda anche le compagnie assicurative, che tradizionalmente redigono i propri bilanci di esercizio secondo i principi contabili nazionali. Al riguardo l’articolo 45, comma 3-novies del Dl 73/2022 stabilisce che per le imprese assicurative le modalità attuative di tale facoltà sono stabilite dall’Ivass con proprio regolamento (diversamente dalle imprese industriali, per le quali il compito è demandato all’Oic). Per le assicurazioni è poi espressamente previsto (comma 3-decies) che la determinazione della riserva indisponibile è effettuata tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
Il Dm 23 settembre 2024, che proroga anche ai bilanci 2024 la facoltà di derogare alla svalutazione dei titoli del circolante, richiama sia i soggetti Oic (comma 3-octies) sia le compagnie assicurative (comma 3-novies). Quindi l’estensione ad ambedue i soggetti appare legittimata da questa norma secondaria.
Inoltre, il comma 3-duodecies, in tema di costituzione della riserva indisponibile per gli aspetti di specifico interesse delle compagnie assicurativa, richiama un decreto del Mef che al momento è quello dell’8 febbraio 2024, riguardante il 2023.
Al tempo stesso, a livello di disposizioni Ivass originariamente era stato emanato il regolamento 30 agosto 2022 n. 52, poi modificato dai provvedimenti 14 febbraio 2023 n. 127, 25 settembre 2023 n. 138 e 12 marzo 2024 n. 143.
Chiarito il quadro per le compagnie, va detto che in questo caso rispetto alle realtà industriali il portafoglio dei titoli del circolante è sicuramente più ampio e consistente, anche perché l’investimento in titoli è parte integrante del ciclo assicurativo a fronte delle riserve accantonate. Al tempo stesso occorre notare che le compagnie assicurative tendenzialmente, salvo rare eccezioni, redigono i bilanci singoli in base ai principi contabili nazionali. Quindi sono soggetti Oic per i bilanci singoli e per il conteggio delle imposte.
È altresì frequente che i bilanci consolidati siano redatti secondo i principi contabili internazionali. Quindi la difficoltà che in tutti questi anni si è incontrata a livello di passaggio dai bilanci individuali (Oic) a quelli consolidati (Ias/Ifrs) è la circostanza per cui la deroga alla svalutazione dei titoli del circolante è ammessa solo nel primo caso e dunque ha sempre formato oggetto di laborioso “smontaggio” nel passaggio al consolidato Ias/Ifrs.
© RIPRODUZIONE RISERVATA