05 Ottobre 2023
Rilevazione in base ai criteri civilistici
di Alessandro Germani
Chiarite le implicazioni civilistiche dei ricavi per prestazione di servizi in base al principio contabile Oic 34, ci si può domandare quali possano essere le conseguenze fiscali. In prima battuta occorre notare che la rilevazione dei ricavi non sembra essere cambiata, è solo stato codificato il principio per cui si deve fare riferimento allo stato di avanzamento e così iscrivere i ricavi in base all’esecuzione del servizio.
Rilevazione fiscale
Chiarito questo primo punto, il ricavo viene rilevato in base allo stato di avanzamento che, come visto nell’articolo a sinistra, è collegato a misurazioni oggettive basate su ore, costi o servizi. Dal punto di vista fiscale sembra quindi che, anche in virtù del principio di derivazione stabilito dall’articolo 83 del Tuir, una corretta rilevazione dei servizi dal punto di vista contabile debba avere una propria validità anche in chiave fiscale. Non sembrerebbero esservi, infatti, ragioni che possano comportare una divaricazione fra i due ambiti.
Peraltro l’Oic 34 prevede la mancata rilevazione del ricavo solo se non si può rilevare lo stato di avanzamento, il che fa slittare l’iscrizione al completamento della prestazione.
Ultimazione del servizio
Venendo a trattare il piano fiscale, la norma di riferimento è dettata dall’articolo 109, comma 2, lettera b) Tuir, che fa riferimento alle prestazioni di servizi, prevedendo che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, cioè, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
In linea generale, il fisco sembrerebbe considerare come momento rilevante per la tassazione quello dell’ultimazione del servizio. Da questo punto di vista, occorre comprendere se una contabilizzazione a stato di avanzamento sulla base dell’Oic 34 possa riverberare i propri effetti anche sul piano fiscale o se, poiché le logiche del fisco sono differenti da quelle di bilancio, la tassazione del corrispettivo debba essere rinviata in base all’ultimazione del servizio.
È evidente che in base a una logica di derivazione – nonché di semplificazione dei processi per cui una corretta contabilizzazione dovrebbe riverberare i propri effetti anche nell’ambito fiscale – la soluzione, per cui la rilevazione a stato di avanzamento dei ricavi da servizi esplichi i propri effetti anche sul piano fiscale, è quantomai logica e semplificatoria.
Peraltro, dato che la legge delega di riforma del sistema fiscale prevede espressamente la salvaguardia di questi principi, è auspicabile che questa sia l’interpretazione.
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