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21 Maggio 2025

Rateizzazione usando il prospetto plusvalenze e sopravvenienze

di Alessandro Germani


Le variazioni fiscali in aumento, che determinano un incremento dell’imponibile a partire dall’utile di bilancio, sono contenute nel quadro RF nei righi da RF 7 a RF 31, mentre il rigo RF 32 accoglie la somma di tutte queste variazioni. Vediamone le principali.

Il rigo RF 7 accoglie le quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio in base agli articoli 86 e 88 del Tuir. Le indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi vanno indicate nel rigo RF 7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.

Si ricorda che per le plusvalenze patrimoniali la legge di Bilancio 2026 ha eliminato la possibilità di frazionamento quinquennale, mantenendola solo per cessioni di azienda o rami d’azienda e per cessioni dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, come confermano le attuali istruzioni.

La scelta di rateizzare passa dalla compilazione del relativo prospetto plusvalenze e sopravvenienze attive, nel quadro RS. In tali casi vanno apportate:

una variazione in diminuzione (rigo RF 34, colonna 1 e/o 2), per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (indicate nel rigo RS 126, colonna 1 e colonna 2) e delle sopravvenienze attive (indicate nel rigo RS 126, colonna 3) da rateizzare;

una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF 7, colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS 127 del prospetto stesso.

Un’attenzione particolare va data ai cosiddetti immobili patrimonio, non trattandosi di beni strumentali né di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività. Così nel rigo RF 10 andrà indicato il reddito degli stessi determinato secondo le regole catastali, mentre nei righi RF 11 e RF 39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati.

Il rigo RF 15 accoglie gli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 96 del Tuir (colonna 1) in base alle regole del Rol, mentre in colonna 2 va indicato oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ex articolo 109, comma 7 del Tuir; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ex articolo 66, comma 11 del Dl 331/1993).

Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l’importo deducibile ex articolo 104 del Tuir.

Nella colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Il rigo RF 23 accoglie i seguenti ammontari:

  • in colonna 1, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 del Tuir (ovvero le spese di vitto e alloggio nei limiti fiscali per dipendenti e collaboratori);
  • in colonna 2, le spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2 del Tuir), diverse dalle precedenti, fra le quali va ricompreso il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza); l’importo delle spese di rappresentanza non deducibili nel presente periodo d’imposta va indicato nel quadro RS, rigo RS101;
  • in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell’articolo 109, comma 4 del Tuir. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3.

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