04 Dicembre 2025
Pex, partecipazioni con doppio vincolo
di Alessandro Germani
Nella scissione con scorporo a favore di beneficiaria preesistente il nuovo comma 15-ter.1 dell’articolo 173 del Tuir prevede, ai fini Pex, che le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione «se e quando maturano i relativi requisiti» ma a condizione che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.
Nella sostanza se il patrimonio che la scissa trasferisce alla beneficiaria non ha i requisiti per configurarsi come azienda o come partecipazione in società residente non in regimi fiscali privilegiati o che non svolga attività commerciale (lettere c e d dell’articolo 87 del Tuir), in tali casi la partecipazione ricevuta dalla scissa non integra i requisiti Pex almeno finché gli stessi non siano maturati. Si è in altre parole voluto evitare che, qualora la partecipazione della beneficiaria abbia i requisiti Pex, ciò possa consentire alla scissa che riceve tale partecipazione di cederla in esenzione, qualora abbia trasferito elementi privi dei requisiti. Che prima dovrà integrare.
L’altra condizione in ogni caso prevista è che il possesso delle partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo. A tale riguardo la relazione illustrativa chiarisce che anche per il regime della Pex con riguardo all’esercizio di un’impresa commerciale (lettera d) il comma 2 dell’articolo 87 del Tuir prevede che tale requisito debba sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. Si tratterebbe quindi di una condizione che è stata posta soltanto allo scopo di equiparare gli effetti dello scorporo in favore di beneficiaria di nuova costituzione e quello in favore di beneficiaria preesistente.
Ulteriore differenza tra lo scorporo in una società preesistente e quello in una società di nuova costituzione è data dalla circostanza che solo nel primo caso opera il comma 10 dell’articolo 173 del Tuir relativamente ai limiti e alle condizioni da applicare al riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eventuali eccedenze Ace. Infatti, mentre nel comma 15-ter.1 fra le esclusioni per il caso di scissione a favore di beneficiaria preesistente non si fa riferimento al comma 10, esso invece è richiamato esplicitamente dal comma 15-ter per le beneficiarie di nuova costituzione. Ciò significa che le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive non valgono per queste ultime, ma restano valevoli per le beneficiarie preesistenti.
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