Precedente Successiva

08 Maggio 2025

Per la corretta tassazione riserve da individuare nel quadro RS

di Alessandro Germani


All’interno del quadro RS, il prospetto del capitale e delle riserve contenuto nei righi da RS 130 a RS 142 serve a monitorare dal punto di vista fiscale la composizione del patrimonio netto. Mentre i dati che si riscontrano nel bilancio e nella nota integrativa riguardano l’origine e la composizione delle riserve per ciò che concerne la loro disponibilità e distribuibilità ma non contengono informazioni utili dal punto di vista fiscale. A questo scopo risponde, invece, il prospetto del modello Redditi Sc 2025, nella sostanza invariato rispetto alle informazioni già richieste negli anni precedenti. Vediamole in dettaglio.

Ricordiamo in prima battuta che, per ciascuna voce dell’equity, i righi da RS 130 a RS 142 riportano le seguenti colonne che devono essere compilate:

  • saldo iniziale;
  • incrementi;
  • decrementi;
  • saldo finale.

Occorre, altresì, considerare che quando si effettuano delle valutazioni in chiave fiscale occorre sempre tenere in considerazione l’articolo 47 del Tuir che stabilisce una presunzione per il Fisco per cui, indipendentemente da quello che viene deliberato in chiave civilistica, si considera prioritariamente sempre distribuito ciò che è composto da utili. Motivo per cui in ambito fiscale, quando si guarda al capitale e alle riserve, occorre tenere in debita considerazione ciò che è composto da utili rispetto a ciò che, viceversa, è composto da somme corrisposte a titolo di capitale.

Il rigo RS 130 accoglie le movimentazioni del capitale sociale che possono avvenire sia per gli aumenti cosiddetti a pagamento sia per quelli gratuiti. Il rigo riguarda anche il fondo di dotazione che è la voce corrispondente al capitale sociale per le branch. Vi è poi una specifica distinzione nelle colonne da 5 a 8 e in quelle da 9 a 12 rispettivamente per gli utili e per le riserve in sospensione di imposta. Così, si può monitorare la composizione del capitale con riserve di utili che, in caso di successiva distribuzione del medesimo, diano luogo, dal punto di vista fiscale, a una prioritaria distribuzione di utili.

Il rigo RS 131 accoglie, invece, le riserve di capitale (ad esempio, riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale); in generale, la distribuzione di tali riserve non comporta tassazione in capo al soggetto percettore, a meno che l’importo distribuito sia superiore al costo fiscale della partecipazione.

Il rigo RS 132 riguarda poi le riserve ex articolo 170, comma 3, Tuir, ovvero quelle riserve costituite prima della trasformazione da società di persone in società di capitali e formate con riserve già imputate ai soci per trasparenza, articolo 5, Tuir. A norma dell’articolo 170, comma 3, Tuir, tali riserve non sono tassate all’atto della distribuzione (quando la società ha già assunto la forma giuridica di società di capitali), se in bilancio è stata data menzione della loro origine.

Similmente il rigo RS 133 accoglie le riserve di utili da trasparenza, già tassati per trasparenza in capo ai soci e non più imponibili all’atto della distribuzione.

Il rigo RS 134 accoglie le riserve di utili, che sono poi tassate in base al soggetto percettore, quindi al 26% con ritenuta d’imposta per le persone fisiche, in misura parziale per le società di persone, al 5% per le società di capitali.

Dopodiché, per via della norma transitoria contenuta nell’articolo 1, comma 1006, legge 205/2017, i successivi righi 135, 136, 136A e 136B accolgono le varie misure di parziale imponibilità delle riserve di utili. I righi RS 137, 138 e 139 riguardano le riserve di utili antecedenti al regime delle SIIQ, quelle formate in costanza di tale regime e quelle relative alla parte riferibile a contratti di locazione di immobili.

Il rigo RS 140 riguarda le riserve in sospensione d’imposta, mentre i righi RS 141 e 142 riguardano rispettivamente la destinazione dell’utile dell’esercizio e quella relativa alla gestione speciale delle Siiq e Siinq.

© RIPRODUZIONE RISERVATA