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10 Marzo 2026

Per l’emittente dei buoni pasto pesa solo la commissione

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


L’Organismo italiano di contabilità (Oic), nel corso del 2025, ha pubblicato la versione definitiva della risposta a un quesito riguardante la contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto. Il chiarimento, relativo all’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 del principio contabile Oic 34 «Ricavi», è interessante perché, a parte il caso specifico, può essere applicato per analogia ad altri casi simili.

Come funziona la contabilizzazione

La risposta è titolata «Contabilizzazione al netto dei ricavi relativi all’emissione di titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa (Buoni pasto)» e descrive il funzionamento dei buoni pasto. I citati paragrafi dell’Oic 34 illustrano il trattamento contabile che deve seguire una società che agisce per conto proprio o di terzi.

Quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al ven.ditore e al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se la società agisce per conto proprio sono:

  • ha la responsabilità di fornire beni/servizi al cliente;
  • ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore;
  • ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o servizio.

Se la società non agisce per conto proprio deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto terzi, iscrivendo il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando così il valore della commissione che le spetta.

La risposta dell’Oic precisa che una società che emette buoni pasto contabilizza i ricavi al netto dei costi sostenuti e, pertanto, rileva la sola commissione ricevuta. La società emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) che sono ceduti ai datori di lavoro che, a loro volta, li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa.

I dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente (società che ha posto il quesito) e l’emittente non ha alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato fornisce al dipendente. Dopo l’uso da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo, applicato al valore facciale del buono pasto, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra emittente e esercizio convenzionato.

L’emittente, pertanto, incassa somme dai datori di lavoro che poi attribuisce agli esercizi convenzionati presso i quali il dipendente ha usato i buoni pasto: si tratta di somme che incassa e versa a terzi ma che non sono di sua competenza.

In sostanza è un rapporto trilaterale: datore di lavoro, emittente dei buoni e esercizio convenzionato che fornisce i pasti.

L’emittente agisce per conto degli esercizi convenzionati e deve rilevare il ricavo, costituito dalla sola commissione, al netto dei costi sostenuti: il ricavo è rilevato nel momento in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici in base al paragrafo 23 dell’Oic 34. Per quanto prevede il paragrafo 14 dell’Oic 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali o elaborazioni statistiche.

In sostanza, si applica quanto prevede il paragrafo A.6 dell’Oic 34 «Ricavi» in quanto l’emittente:

  • non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente;
  • non ha il rischio di magazzino in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente;
  • non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall’esercente: l’emittente negozia (con gli esercenti) soltanto l’importo della propria commissione.

A ben vedere si tratta di una prestazione di servizi e, pertanto, non dovrebbe sussistere alcun rischio di magazzino, situazione generalmente tipica delle cessioni di beni.

La risposta conclude precisando che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34 (esercizio 2024), pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 del citato principio.

Significa che eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti di principi contabili: la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Inoltre è consentita l’applicazione prospettica applicando il principio contabile solo ai contratti stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione dello stesso, ossia dall’esercizio 2024.

Estensione a casi simili

Come accennato, la risposta, al di là del caso specifico, può essere utile per risolvere situazioni e casi simili che riguardano, per esempio, i riaddebiti dei sinistri delle compagnie di assicurazione e quelle situazioni in cui si agisce in nome e per conto di terzi. Ovviamente prima di decidere il trattamento contabile è necessario considerare attentamente le singole e specifiche condizioni contrattuali in termini di rischi, responsabilità e potere di fissazione del prezzo.

Tra l’altro il corretto inquadramento dell’operazione è indispensabile anche per determinare se sussiste o meno l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino e per il rispetto degli schemi di bilancio. Dal punto di vista fiscale l’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 377/E/2002, aveva affrontato il problema in modo corretto.

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