17 Luglio 2025
Paletti ridotti a partire dal 2024
di Alessandro Germani
Le nuove regole sulle perdite infragruppo per il riporto delle quali non si applicano i limiti previsti per le acquisizioni societarie, le fusioni, le scissioni e i conferimenti aziendali sono applicabili a decorrere dal 2024. Per quanto riguarda le posizioni soggettive (perdite, interessi passivi ed eccedenze Ace) relative al 2023 queste si considerano non omologate e quindi soggiacciono ai limiti.
Tale decorrenza è fissata dall’articolo 15, comma 2, del Dlgs 192/24, che stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 1, fra cui è ricompreso anche il nuovo regime delle perdite infragruppo, si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal 2024 per i soggetti che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Ma viene poi stabilito che per gli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, per le eccedenze Ace e per le perdite conseguite fino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero fino a quelle 2023 per i soggetti solari) non si applicano le disposizioni dell’articolo 177-ter del Tuir.
Si verifica quindi una netta distinzione tra posizioni soggettive sorte ante riforma e posizioni soggettive createsi post riforma, laddove solo queste ultime si possono avvalere del principio di libera riportabilità infragruppo ora introdotto.
La stessa relazione illustrativa ha chiarito che le nuove regole che consentono di bypassare i limiti al riporto delle perdite fiscali valgono solo per le perdite infragruppo generatesi in operazioni di riorganizzazione effettuate a partire dal 2024, mentre ciò non vale per le perdite ante riforma. Queste ultime sono dunque da considerarsi perdite non omologate, ovvero differenti sia da quelle infragruppo che non soggiacciono mai ai limiti sia da quelle omologate, ovvero che superano i limiti attraverso i test che le norme deputate prescrivono oppure oggetto di interpello disapplicativo.
Questo aspetto è stato esplicitamente disciplinato da parte del Dm 27 giugno 2025 che all’articolo 3 comma 2 stabilisce che fra le perdite infragruppo non rientrano le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024. La relazione illustrativa al Dm chiarisce che tra le perdite omologate possono rientrare anche quelle conseguite nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del nuovo regime se, successivamente, sono sottoposte, con esito positivo, ai limiti ed alle condizioni al riporto delle perdite.
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