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18 Settembre 2025

Optional aggiuntivi fuori dal benefi

di Alessandro Germani


Nel nuovo quadro che riguarda la fiscalità delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con le modifiche volte a incentivare il passaggio all’elettrico dal 2025, occorre considerare alcune recenti risposte ad interpello che completano il quadro, pur complicandolo.

La risposta 233 del 9 settembre 2025 riguarda gli optional. Si tratta di una casistica assai ricorrente in quanto non è inusuale che il dipendente scelga qualche optional che non è ricompreso nell’auto che l’azienda intende assegnargli e del costo che decide di sostenere.

In questi casi il dipendente sosterrà questo costo aggiuntivo che è poi parametrato a ciò che il noleggiatore addebiterà all’azienda. Le Entrate chiariscono che, nell’ambito dei costi forfettari ricompresi nella tabella Aci, non figurano gli eventuali optional dell’auto. Ciò comporta che le somme corrisposte dal dipendente a questo titolo non si possano decurtare dall’importo del fringe benefit e conseguentemente dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Come è stato fatto notare, la visione delle imprese al riguardo può essere stata differente negli anni. In tali casi, pertanto, per uniformarsi a quanto le Entrate hanno chiarito ed evitare dei contenziosi, andrebbero rivisti gli importi che erroneamente sono stati decurtati dal fringe benefit e calcolato l’effetto sulla busta paga del dipendente. Peraltro, tornando indietro negli anni fiscalmente aperti. Il che obiettivamente appare una complicazione non da poco.

L’altra risposta da evidenziare è la 237 del 10 settembre 2025, che riguarda le auto elettriche e la previsione di una card nel caso in cui il dipendente ricarichi l’auto presso le colonnine pubbliche, sulla falsariga della card tradizionale con cui viene fatto rifornimento alle stazioni di servizio.

In questo caso viene confermato che la card rientra nel fringe benefit quantificato in capo al dipendente, così come avviene per il carburante. Se però l’azienda pone un tetto al costo sostenuto per il dipendente, quanto addebitato dall’azienda in caso di utilizzo privato non abbatte il fringe benefit.

La pronuncia va letta, tuttavia, unitamente alla risposta numero 421/23, per cui le ricariche elettriche presso l’abitazione del dipendente determinano un rimborso di queste somme che il datore effettua nei confronti del dipendente stesso che costituisce sempre reddito di lavoro tassabile. Dunque, esiste un diverso trattamento, che non pare tenere conto però del fatto che le colonnine pubbliche non sono così diffuse e pratiche.

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