04 Giugno 2025
Niente imposta sostitutiva proventi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’articolo 4 del Dl 38/2026, convertito senza apportare alcuna modifica dalla legge 88/2026, dispone una esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti (per esempio, il Fondo interbancario di tutela dei depositi). In particolare, la norma in esame esclude dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi finanziari (disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996) i proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.
La disposizione si applica ai proventi corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione stessa (ossia dal 28 marzo 2026) e fino al 31 dicembre 2028. Scopo della norma, come evidenzia la relazione illustrativa al decreto, è evitare una riduzione per i fondi di garanzia delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, in considerazione del possibile incremento dei rendimenti derivante dall’apprezzamento del rischio causato dalle recenti tensioni economiche globali.
I sistemi di garanzia dei depositanti, che proteggono i correntisti in caso di fallimento bancario, fino a 100.000 euro per depositante e per banca, sono principalmente il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (Fgdcc). Si tratta di consorzi di diritto privato, soggetti ai poteri di vigilanza della Banca d’Italia.
L’articolo in esame prevede, fino al 31 dicembre 2028, l’esenzione dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia dall’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Tale norma prevede l’aliquota del 12,5% sugli interessi, premi e altri proventi (per esempio, capital gain) derivanti dai titoli pubblici italiani e di quelli ad essi equiparati.
Si applica, invece, l’aliquota del 26% per le altre obbligazioni (così elevata dall’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).
L’esenzione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del Dl 38/2026) e fino al 31 dicembre 2028.
Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
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