04 Dicembre 2025
Neutralità fiscale più ampia per le scissioni con scorporo
di Alessandro Germani
Il decreto correttivo Irpef Ires interviene a disciplinare dal punto di vista fiscale le scissioni con scorporo, distinguendo la fattispecie per cui la beneficiaria sia di nuova costituzione oppure sia preesistente. L’intervento si è reso necessario per tenere conto delle novità civilistiche e così, anche considerando i pareri parlamentari, adesso si interviene sulla disciplina fiscale delle scissioni andando a modificare l’articolo 173 del Tuir. Vediamo come.
Aspetti civilistici
La scissione mediante scorporo è di fatto una scissione a fronte del trasferimento del patrimonio della scissa a una beneficiaria, in cui le partecipazioni sono attribuite non ai soci della scissa (come avviene nelle scissioni tradizionali), bensì alla scissa stessa. Ed è il motivo per cui il patrimonio netto della società scissa non diminuisce e non è necessario un rapporto di cambio tra la società scissa e i soci.
La disciplina civilistica della scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) è stata modificata dal Dlgs 88/25 prevendo che:
- la scissa possa assegnare l’intero suo patrimonio o parte di esso;
- a una o più società preesistenti o di nuova costituzione;
- restando fermo invece che riceva essa stessa le azioni o quote.
Aspetti fiscali
A questo punto si è reso necessario integrare anche la disciplina fiscale e di ciò si è occupato il correttivo Irpef Ires. Così l’articolo 6 del decreto interviene al comma 15-ter dell’articolo 173 del Tuir, che attualmente disciplina le scissioni mediante scorporo essendo stato introdotto dal decreto Irpef Ires (Dlgs 192/24). Infatti, dal momento che, a seguito delle modifiche civilistiche avvenute a giugno 2025, ora la scissione mediante scorporo riguarda sia le beneficiarie di nuova costituzione sia quelle preesistenti (novità), occorre disciplinare fiscalmente ambedue le fattispecie.
Così viene introdotta nel corpo del comma 15-ter la precisazione per cui lo scorporo in questione (e la relativa disciplina del comma 15-ter) riguardi la società beneficiaria di nuova costituzione. Mentre la nuova fattispecie della beneficiaria preesistente trova la sua disciplina fiscale nel comma 15-ter.1. Vediamo in quali termini.
Beneficiaria preesistente
Viene innanzi tutto previsto che nel caso di scissione mediante scorporo di una società in una beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Tuir, con esclusione dei commi 3, 7 e 9, che riguardano rispettivamente il concambio, la retrodatazione degli aspetti fiscali e la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta. Ossia tutte casistiche che nel caso di beneficiaria preesistente non hanno motivo di essere.
Viene poi introdotta una specifica previsione ai fini Pex (participation exemption), in forza della quale se lo scorporo ha a oggetto beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.
La disciplina riguarda il caso in cui lo scorporo riguardi degli elementi che non costituiscono un’azienda o delle partecipazioni che non hanno i requisiti della residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata e lo svolgimento di un’attività commerciale.
In tali situazioni, viene allora previsto che le partecipazioni che, a seguito dello scorporo a favore della beneficiaria preesistente, vengono ricevute dalla scissa (anziché dai soci) integreranno i requisiti della Pex solo quando tali requisiti saranno maturati, ma in ogni caso viene richiesto un possesso delle partecipazioni di almeno tre anni rispetto al realizzo successivo. Vediamo quindi nell’altro articolo come ciò si vada a coniugare nello specifico.
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