03 Luglio 2025
Nelle operazioni infragruppo riporto senza limitazioni
di Alessandro Germani
L’articolo 177-ter del Tuir consente di disapplicare le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive quando le operazioni citate si verificano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo per le operazioni di acquisizione societaria (articolo 84, comma 3 del Tuir), le fusioni (articolo 172, commi 7 e 7-bis), le scissioni (articolo 173, comma 10) e i conferimenti d’azienda (articolo 176, comma 5-bis). Ciò sulla base dei principi della legge delega per la riforma fiscale (la 111/2023) che hanno previsto la riportabilità delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi indeducibili, eccedenze Ace).
La norma primaria demandava a un decreto ministeriale di stabilire le disposizioni attuative. Così è stato emanato il Dm del 27 giugno 2025.
Va in primis considerato che la nozione di gruppo è quella civilistica dell’articolo 2359 del Codice civile. Inoltre il recente Dm tiene conto delle recenti modifiche apportate dal Dl 84/2025, che ha esteso il contrasto al potenziale commercio delle bare fiscali alle operazioni di conferimento aziendale ex articolo 176 del Tuir (si veda a pagina 6). Così il Dm ricomprende anche queste nuove casistiche dei conferimenti aziendali neutrali.
In base all’articolo 3, limiti e condizioni al riporto di perdite fiscali, in presenza di operazioni infragruppo, non si applicano:
- alle perdite infragruppo, ovvero quelle conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali;
- alle perdite omologate, ovvero quelle conseguite nei periodi d’imposta precedenti, ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto delle specifiche norme del Tuir.
Tra le perdite infragruppo non rientrano quelle conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024. Invece quelle omologate si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni al riporto ex articoli 84, 172, 173 e 176 del Tuir.
L’articolo 5 fissa il concetto di anzianità di partecipazione al gruppo, per cui si distingue fra le seguenti operazioni:
- nel caso di fusione tra due o più società alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione; nel caso di fusione tra due o più società che non appartengono tutte allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società risultante dalla fusione o incorporante decorre dalla data di efficacia della fusione;
- nel caso di scissione alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla stessa beneficiaria; nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria non appartengono allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione;
- in deroga al punto precedente, se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa;
- nel caso di conferimento di azienda si applicano le disposizioni delle scissioni, riferendosi alla società conferitaria le disposizioni riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la società scissa.
Per il riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie l’importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo e omologate.
Le disposizioni del decreto si applicano anche a interessi indeducibili ed eccedenze Ace.
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