14 Febbraio 2025
Limite all’aggravio con il gruppo Iva
di Alessandro Germani
Una risposta a livello di pianificazione dei gruppi al fatto che i prestiti e i distacchi di personale dallo scorso 1° gennaio dovranno essere assoggettati ordinariamente a Iva può essere l’innesto del gruppo Iva. Infatti, nei gruppi industriali, la tematica dell’assoggettamento al tributo può essere residuale considerato che l’Iva è normalmente detraibile, mentre ciò non avviene nei gruppi di matrice finanziaria o comunque che si connotano per lo svolgimento di attività esenti. Con pro rata di detraibilità molto basso o, addirittura, in dispensa degli adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/1972 che non consente alcuna detrazione. In questi casi sono sempre stati previsti dei meccanismi che accompagnassero l’esigenza di questi gruppi di non vedere penalizzate le prestazioni intercompany.
Nel tempo si è così assistito all’applicazione della legge 133/1999, all’introduzione delle società consortili, infine più recentemente al gruppo Iva. Ricordiamo infatti che in base all’articolo 70-quinquies del Dpr 633/1972 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. Si tratta quindi di una modalità che consentirebbe di bypassare l’assoggettamento a Iva di prestiti e distacchi, in particolare per i gruppi per i quali l’Iva costituisce un aggravio di costo.
Ora l’istituto del gruppo Iva ha dimostrato in questi anni di funzionare molto bene, ma presenta alcuni aspetti che meritano un rodaggio. Peraltro l’articolo 7 della delega fiscale (legge 111/2023), alla lettera f), prevede di razionalizzare la disciplina del gruppo Iva al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l’applicazione dell’istituto. La relazione illustrativa faceva espresso riferimento al principio dell’«all in all out», in base al quale l’opzione per la costituzione del gruppo Iva vincola tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi.
Il superamento di tale principio, che viene giustificato con la motivazione di evitare comportamenti opportunistici, consentirebbe quindi di strutturare un gruppo Iva mediante l’adesione di alcuni soggetti ma non di altri, e non necessariamente di tutti, il che faciliterebbe il suo innesto anche in gruppi di rilevanti dimensioni dove possono esservi esigenze differenti. Un’accelerazione della legge delega per ciò che concerne la materia dell’Iva sarebbe auspicabile anche sotto questo profilo.
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