08 Maggio 2025
La rettifica impatta su Ires e Irap
di Alessandro Germani
Sull’applicazione della correzione degli errori contabili ci sono state due pronunce recenti dell’agenzia delle Entrate che hanno chiarito alcuni aspetti ma anche evidenziato alcune criticità interpretative che contrastano con l’obiettivo di semplificazione della norma.
La risposta numero 73 del 2024 ha riguardato errori contabili relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 afferenti al maxicanone, ai canoni di prefinanziamento e a quelli di leasing.
Nel 2022 la società ha effettuato la correzione, come errore rilevante, direttamente a patrimonio netto e ha dato rilevanza fiscale mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione, sia ai fini Ires sia Irap. L’Agenzia conferma l’operato e osserva che la correzione comporterà l’indeducibilità degli interessi passivi ai fini Irap e ai fini Ires secondo le regole del Rol (articolo 96 del Tuir). Il che significa che andrà poi nel concreto verificato se la correzione risulti capiente o determini un’indeducibilità.
Quanto all’Ace, l’impresa vorrebbe operare una variazione permanente nel 2022 a seguito della correzione dell’errore, anziché rideterminare la minor Ace dei precedenti esercizi attraverso delle dichiarazioni integrative.
Qui il parere delle Entrate è invece opposto, prevedendo che il contribuente debba rideterminare la base Ace dei periodi 2019, 2020 e 2021 ricorrendo alle integrative.
Con la risposta numero 63 del 2025 si afferma che l’errata classificazione di un cespite direttamente a conto economico si può correggere con la procedura degli errori contabili. Si è in presenza di un’errata classificazione della posta contabile per cui il costo è stato erroneamente dedotto in via integrale ai fini Ires e Irap.
In base alla norma, gli errori contabili sono quelli relativi ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio (Quic, circolare 7/E/11). Si è in presenza dell’ultima casistica e non osta il fatto che nel 2022 la società non fosse assoggettata a revisione legale, contando che lo sia nell’anno di correzione (2023).
Ai fini del calcolo del Rol per il 2023, occorrerà tenere conto dei componenti fiscali di correzione dell’errore che determinano il Rol fiscale (articolo 96, comma 4 del Tuir), ma la società dovrà tenere conto dei costi che hanno ridotto il Rol del 2022 operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito al 2023.
Circa la quota di ammortamento del 2022, la società dovrà assicurare che questa non concorra alla formazione del Rol per effetto della correzione dell’errore contabile. La correzione dell’errore rileverà anche ai fini Irap.
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