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03 Luglio 2025

La fine dell’obbligo non toglie l’utilità

di Alessandro Germani


Anche dopo le modifiche introdotte sul riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni straordinarie dalla legge delega di riforma del sistema fiscale, pur essendo l’interpello disapplicativo facoltativo e non più obbligatorio, esso costituisce uno strumento molto utile nel pianificare queste operazioni.

Infatti, per le fusioni e le scissioni il riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi indeducibili, eccedenze Ace) è subordinato a due condizioni:

  • il vitality test che guarda ai ricavi e ai costi di lavoro subordinato dell’esercizio precedente a quello di efficacia dell’operazione, che devono superare il 40% della media dei due esercizi precedenti;
  • il limite patrimoniale che mette a confronto tali posizioni soggettive con il patrimonio netto contabile o effettivo (si veda pagina 6 per le recenti modifiche del decreto fiscale).

Ricordiamo poi che il limite al riporto delle posizioni soggettive è stato recentemente introdotto anche per i conferimenti aziendali (si veda sempre pagina 6).

Se queste condizioni non sono soddisfatte, si tratta di comprendere se il riporto delle posizioni soggettive in presenza di un’operazione straordinaria o di un’acquisizione societaria con modifica dell’attività principale (articolo 84 del Tuir) sia consentito. In passato, la fattispecie era subordinata ad un interpello disapplicativo che si poneva come obbligatorio, sebbene il contribuente potesse comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede giurisdizionale (Cassazione, pronuncia 7402/2019). Tale forma di interpello è divenuta ormai facoltativa. Infatti in relazione all’articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 212/2000, come riformato dal Dlgs 219/2023 (che disciplina le casistiche di disapplicazione delle disposizioni tributarie che limitano le posizioni soggettive) viene previsto espressamente che il contribuente «può» interpellare l’amministrazione finanziaria. Risulta quindi ormai chiaro che la presentazione dell’interpello si pone come facoltà e non costituisce più un obbligo.

Chiarito tale aspetto, si tratta poi di scendere nel particolare di ogni singola operazione, vedendo se la problematica dipenda dal vitality test o dal limite patrimoniale. In relazione a quest’ultimo, infatti, è utile altresì verificare se il superamento sia conseguibile ricorrendo al dato effettivo del patrimonio netto (e dunque ad una perizia di stima).

In ogni caso, trattandosi di situazioni spesso complesse, può essere sempre utile sfruttare la facoltà dell’interpello che l’ordinamento prevede.

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