14 Aprile 2026
L’obbligo scatta dal 1° maggio anche per le agenzie di viaggio
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’articolo 6 del Dl 38/26 prevede il differimento al 1° maggio 2026 dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni. Di fatto si interviene sul testo dell’articolo 1, comma 142, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) che, nell’introdurre questo nuovo obbligo, aveva fissato la decorrenza al 1° marzo 2026. Ci si è subito resi conto, tuttavia, delle difficoltà a livello di sistemi informativi e di novità che un obbligo del genere è in grado d’innescare. Tant’è che quando nel 2024 era stata introdotta la ritenuta per gli intermediari assicurativi, era stata fissata una decorrenza al 1° aprile 2024. Resisi conto del fatto che un lasso temporale di soli due mesi sarebbe stato insufficiente, si è dapprima intervenuti con il comunicato stampa 25 del 27 febbraio 2026 del Mef che ha prorogato al 1° maggio il nuovo obbligo. Con il primo provvedimento normativo utile, che ha coinciso quindi con il decreto fiscale, si è data adeguata copertura normativa al rinvio operato di fatto. Vediamo quindi la portata del tutto.
La disposizione che viene fatta slittare al 1° maggio prossimo riguarda l’inserimento della ritenuta in rapporti che, tradizionalmente, non l’hanno mai contemplata. L’ambito è quello disciplinato dall’articolo 25-bis del Dpr 600/73 che riguarda la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Come detto, una prima modifica sostanziale è stata introdotta nel 2024 quando la suddetta ritenuta, sempre disapplicata, è stata introdotta nei rapporti fra le compagnie assicurative e i propri distributori (agenti e broker). La disapplicazione è contenuta nel comma 5 della norma. Con la legge di Bilancio 2026, pertanto, sulla scia di quanto fatto due anni prima, la ritenuta è stata introdotta (abrogando la tradizionale disapplicazione) anche per le provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
In tal modo cambia radicalmente il meccanismo di tassazione della remunerazione che questi soggetti ricevono dai propri committenti. Che sono rappresentati dalle grandi catene di tour operator, dalle compagnie aeree e di navigazione, dalle imprese petrolifere. Nella sostanza, l’applicazione della ritenuta a questi rapporti implica un’anticipazione della tassazione determinata dall’intervento operato dal sostituto d’imposta che versa le somme in anticipo. Sotto questo profilo, pertanto, si dovrebbe trattare di una mera anticipazione finanziaria rispetto alla normale tassazione che l’intermediario subisce all’atto della dichiarazione dei suoi redditi.
La ritenuta è infatti operata in acconto e quantificata sul primo scaglione di reddito che corrisponde al 23%, che va poi ad applicarsi al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni, oppure al solo venti per cento se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Rispetto al meccanismo puramente anticipatorio della ritenuta e della sostituzione d’imposta, va detto che la logica, con cui nel disegno di legge di Bilancio 2026 la misura è stata introdotta, rispondeva invece a presunte finalità di antievasione.
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