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20 Marzo 2025

L’emittente rileva il ricavo al netto

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Una casistica di applicazione dell’operatività in conto proprio o in conto terzi ha formato oggetto di una recente risposta che l’Oic, dopo un periodo di consultazione, ha pubblicato sul proprio sito in data 26 febbraio 2025. La casistica riguarda una società emittente di buoni pasto che vorrebbe conoscere quale sia la corretta contabilizzazione del proprio operato alla luce del nuovo principio contabile.

Infatti la società emette i buoni pasto ricevendone il controvalore dalle società che li acquistano come servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti, ai quali i buoni sono consegnati. Al tempo stesso, l’esercente che riceve il buono pasto dal dipendente lo incassa dalla società emittente, al netto di uno sconto che rappresenta la provvigione spettante all’emittente stessa. Quindi quest’ultima è tenuta ad iscrivere nel proprio conto economico la provvigione che matura sui buoni pasto emessi e commercializzati, mentre il flusso di incasso verso le società acquirenti e di pagamento degli esercenti verrà gestito solo a livello patrimoniale.

L’operatività in questione è pertanto quella di chi opera per conto terzi. In base all’analisi condotta sulla scorta dei paragrafi da A.5 ad A.7 del principio Oic 34, l’Organismo italiano di contabilità ha chiarito che l’emittente:

  • non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente;
  • non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente;
  • e non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente (l’emittente negozia con gli esercenti l’importo dello sconto incondizionato).

Alla luce di tutto ciò, l’Oic conclude che l’emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto, in base al paragrafo A.7 dell’Oic 34, deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.

La società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 dell’Oic 34.

Il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 dell’Oic 34.

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