14 Aprile 2026
L’avviamento negativo è tassato a rate per i soggetti Ias/Ifrs
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’articolo 3 del Dl 38/2026 introduce la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Ma non è un’applicazione generalizzata nel caso di emersione di un badwill a seguito di qualsivoglia cessione di azienda o ramo: si deve trattare di fattispecie che riguardano i soli soggetti Ias/Ifrs e che emergono in operazioni di ristrutturazione che si vogliono tutelare prevedendo il frazionamento della tassazione.
Sono quelle operazioni di riconversione che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 237, legge 234/2021) aveva agevolato prevedendo registro e ipocatastali in misura fissa. Ora si interviene sulle imposte dirette.
Ires
Si modifica l’articolo 86 sulle plusvalenze patrimoniali, stabilendo che la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o il ramo d’azienda, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti a formare il reddito nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. L’utilizzo del verbo «concorre sembra presupporre che non si tratti di una facoltà bensì del fatto di frazionare fiscalmente il componente positivo di conto economico.
Irap
Viene introdotto il comma 4-nonies nell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, con la stessa logica dell’Ires. Ciò comporta che per il tributo regionale, al fini del quale i componenti positivi rivenienti dalle operazioni di cessione/conferimento di azienda e rami aziendali non rilevavano, si prevede espressamente che debbano rilevare a conto economico, salvo poi il fatto di beneficiare della rateizzazione del componente.
Decorrenza
Un aspetto controverso pare però risiedere nel fatto che queste disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. La relazione illustrativa a quel punto, col chiaro scopo di far sì che la norma si applichi al maggior numero possibile di soggetti, prevede che per quelli con esercizio a cavallo che non abbiano ancora presentato la dichiarazione per il 2024 vi sia la possibilità di recepire in detta dichiarazione questo frazionamento. Mentre per chi l’avesse già presentata e per i soggetti solari occorrerà invece una dichiarazione integrativa a favore. Ma ai fini Irap in passato i contribuenti interessati non hanno assoggettato a tassazione il componente, come testimonia la relazione tecnica che infatti stima il gettito ai fini Ires ma non riesce a stimarlo anche ai fini Irap.
Ciò induce a qualche riflessione che desta interrogativi. Perché è come dire che chi dovesse applicare la norma con riguardo al passato presentando una dichiarazione integrativa si troverà a dover assoggettare a tassazione un provento che ai fini Irap, per ammissione della stessa relazione tecnica, non era stato tassato. E questo a rigor di logica dovrebbe comportare quindi anche un aspetto sanzionatorio che dovrebbe essere oggetto di ravvedimento.
La misura impegna in ogni caso le casse dell’erario per 22,2 milioni per l’anno 2026, 3 milioni per l’anno 2027 e 0,6 milioni per l’anno 2028.
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