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03 Luglio 2025

L’allegato A inquadra il gruppo e le imprese aderenti

di Alessandro Germani


La documentazione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi è prevista dall’articolo 61 del Dlgs 209/23 ed è disciplinata dal Dm 6 dicembre 2024. Ciò comporta la disapplicazione della sanzione dell’articolo 1, comma 2 del Dlgs 471/97 (vale a dire quella per infedele dichiarazione).

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, invece, la sanzione è del 70% e si riduce al 50% se viene presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini di accertamento e, comunque, prima dell’inizio dell’attività di accertamento.

Le informazioni da fornire sono contenute negli allegati A e B. L’allegato A delinea la struttura della documentazione e individua i dati rilevanti per l’ottenimento della penalty protection. L’allegato B invece contiene le indicazioni sulla corretta procedura da seguire per individuare la presenza di disallineamenti e rendere la documentazione idonea.

L’allegato A prevede le informazioni relative al gruppo multinazionale (assetto giuridico e partecipativo nonché ubicazione geografica delle entità locali), alle imprese appartenenti (azionisti, luogo di residenza fiscale), alla qualificazione fiscale delle imprese come trasparenti o opache, alle stabili organizzazioni possedute, all’eventuale consolidato fiscale.

Poi occorrerà inquadrare il soggetto passivo nei suoi dati identificativi, nella residenza ai fini fiscali, nella sua qualificazione fiscale in chiave italiana ed estera, nonché l’eventuale riconoscimento di una stabile organizzazione localizzata in Italia o all’estero.

Il paragrafo 3 riguarda la descrizione del processo, per passare poi alle transazioni rilevanti analizzando e identificando in relazione a queste il disallineamento da ibridi. È prevista anche l’analisi della transazione rilevante multipla. Di questi aspetti si forniscono anche le evidenze documentali.

L’allegato B dà le linee guida per individuare l’esistenza di un disallineamento da ibridi. Può essere diretto e comportare un fenomeno di deduzione senza inclusione o di doppia deduzione. Prevede poi anche le indicazioni per individuare un disallineamento importato.

Infine, l’allegato C prevede un elenco (non esaustivo) degli elementi di pericolosità rilevanti per la sussistenza di un accordo strutturato, avendo come riferimento gli elementi di pericolosità delineati nel Report Ocse 2015.

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