30 Gennaio 2025
Investimenti in start up premiati dal Fisco con quote sotto il 25%
di Alessandro Germani
La legge Concorrenza 2023 (la 193/2024) interviene sulle misure di incentivazione fiscale per le start up: l’articolo 31 modifica lo Start up Act (Dl 179/2012). Le novità riguardano vari punti. Eccoli.
Durata e limitazioni
Così nel testo dell’articolo 29 comma 7-bis del Dl 179/2012 (che prevede dal 2017 che le misure di detrazione e deduzione siano aumentate al 30%) viene stabilito che le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese di cui all’articolo 25, comma 8.
Inoltre, tali agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata sopra il 25% del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.
Incentivo de minimis
Parallelamente viene modificato l’articolo 29-bis del Dl 179/2012 che prevede, alternativamente all’articolo 29, incentivi in regime “de minimis” all’investimento in start-up innovative.
Così la detrazione per il contribuente pari al 50% in caso di investimento diretto o indiretto (mediante Oicr) viene condizionata al fatto che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, specificando che il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio.
Viene poi espressamente previsto che la quota del 50% sia incrementata al 65% dal 1° gennaio 2025.
Inoltre tale detrazione si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese. Il comma 3 dell’articolo 29-bis stabilisce poi che l’investimento massimo detraibile non possa eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e debba essere mantenuto per almeno tre anni, con previsione di un meccanismo di recapture.
Viene espressamente aggiunto che sono fatti salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente e che la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale «versamento in conto aumento di capitale», a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale. L’investimento “convertendo” si caratterizza per il fatto che non può essere restituito o rimborsato, ma deve essere necessariamente convertito in azioni, cosicché il valore dell’investimento medesimo corrisponde al valore delle azioni quale risulta dalle valutazioni del mercato e non al costo sostenuto al momento dell’investimento stesso.
Pmi innovative
Sulla detrazione del 50% relativa agli investimenti in Pmi innovative (articolo 4 comma 9-ter del Dl 3/2015), la si prevede espressamente fino al 31 dicembre 2024. Ricordiamo che dal riordino che ha colpito le detrazioni fiscali per le persone fisiche sono state espressamente escluse le somme investite sia nelle Pmi innovative sia nelle start up innovative (articolo 1, comma 10 della legge di Bilancio 2025, che ha modificato l’articolo 16-ter del Tuir).
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