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21 Maggio 2020

Il prospetto nel quadro RS distingue le riserve di utili da quelle di capitali

di Alessandro Germani


Nel modello Redditi SC 2026, nell’ambito del quadro RS il prospetto del capitale e delle riserve è contenuto, come per lo scorso anno, nei righi da RS 130 a RS 142 e serve a monitorare dal punto di vista fiscale la composizione del patrimonio netto. Ricordiamo quindi che in dichiarazione le informazioni che vengono richieste riguardo alla composizione del patrimonio netto sono molto differenti da quelle di bilancio.

Sussiste solo una quadratura dal punto di vista numero circa la composizione quantitativa del patrimonio netto e delle sue componenti, ma l’informazione data segue altre logiche. Infatti nella nota integrativa al bilancio si guarda all’origine e alla composizione delle riserve per ciò che concerne la loro disponibilità e distribuibilità.

La logica dichiarativa è di altro tipo: l’informazione prioritaria da parte del Fisco riguarda la natura della riserva, se di utili (quindi oggetto di tassazione in capo ai soci) o di capitali (che rappresentando una restituzione di somme versate a titolo di capitale non comporta tassazione). A tale scopo risponde il prospetto del capitale e delle riserve del modello SC 2026. Vediamo in dettaglio i righi di cui si compone e le informazioni richieste.

Ricordiamo in prima battuta che, per ciascuna voce del patrimonio netto, i righi da RS 130 a RS 142 riportano le seguenti colonne che devono essere compilate:

  • saldo iniziale
  • incrementi
  • decrementi
  • saldo finale.

Come le istruzioni poi ricordano, occorre prestare sempre la massima attenzione all’articolo 47 del Tuir che stabilisce una presunzione per il Fisco, per la quale, indipendentemente da quello che viene deliberato in chiave civilistica, si considera prioritariamente sempre distribuito ciò che è composto da utili, anche se si tratta di capitale.

Il rigo RS 130 accoglie le movimentazioni del capitale sociale che si verificano sia per gli aumenti cosiddetti a pagamento sia per quelli gratuiti. Il rigo riguarda anche il fondo di dotazione che è la voce corrispondente al capitale sociale per le stabili organizzazioni. Vi è poi una specifica distinzione nelle colonne da 5 a 8 e in quelle da 9 a 12 rispettivamente per gli utili e per le riserve in sospensione di imposta. In questo modo si può monitorare la composizione del capitale con riserve di utili che in caso di successiva distribuzione del medesimo diano luogo, dal punto di vista fiscale, ad una prioritaria distribuzione degli utili stessi.

Il rigo RS 131 accoglie invece le riserve di capitale (per esempio, riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovraprezzo azioni, con versamenti operati dai soci fuori dal nominale); in generale la distribuzione di tali riserve non comporta tassazione in capo al soggetto percettore, a meno che l’importo distribuito sia superiore al costo fiscale della partecipazione.

Il rigo RS 132 riguarda poi le riserve ex articolo 170, comma 3 del Tuir, ovvero quelle riserve costituite prima della trasformazione da società di persone in società di capitali e formate con riserve già imputate ai soci per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del Tuir. In questi casi, infatti, tali riserve non sono tassate all’atto della distribuzione (quando la società ha già assunto la forma giuridica di società di capitali), se in bilancio è stata data menzione della loro origine.

Similmente il rigo RS 133 accoglie le riserve di utili da trasparenza, già tassati per trasparenza in capo ai soci e non più imponibili all’atto della distribuzione.

Il rigo RS 134 accoglie le riserve di utili, che sono poi tassate in base al soggetto percettore quindi al 26% con ritenuta d’imposta per le persone fisiche, in misura parziale per le società di persone, al 5% per società di capitali. Dopodiché - per via della norma transitoria contenuta nell’articolo 1, comma 1006 della legge 205/2017 - i successivi righi 135, 136, 136A e 136B accolgono le varie misure di parziale imponibilità delle riserve di utili. I righi RS 137, 138 e 139 riguardano le riserve di utili antecedenti al regime delle SIIQ, quelle formate in costanza di tale regime e quelle relative alla parte riferibile a contratti di locazione di immobili. Il rigo RS 140 riguarda le riserve in sospensione di imposta, mentre i righi RS 141 e 142 riguardano rispettivamente la destinazione dell’utile dell’esercizio e quella relativa alla gestione speciale delle SIIQ e SIINQ.

© RIPRODUZIONE RISERVATANel modello Redditi SC 2026, nell’ambito del quadro RS il prospetto del capitale e delle riserve è contenuto, come per lo scorso anno, nei righi da RS 130 a RS 142 e serve a monitorare dal punto di vista fiscale la composizione del patrimonio netto. Ricordiamo quindi che in dichiarazione le informazioni che vengono richieste riguardo alla composizione del patrimonio netto sono molto differenti da quelle di bilancio.

Sussiste solo una quadratura dal punto di vista numero circa la composizione quantitativa del patrimonio netto e delle sue componenti, ma l’informazione data segue altre logiche. Infatti nella nota integrativa al bilancio si guarda all’origine e alla composizione delle riserve per ciò che concerne la loro disponibilità e distribuibilità.

La logica dichiarativa è di altro tipo: l’informazione prioritaria da parte del Fisco riguarda la natura della riserva, se di utili (quindi oggetto di tassazione in capo ai soci) o di capitali (che rappresentando una restituzione di somme versate a titolo di capitale non comporta tassazione). A tale scopo risponde il prospetto del capitale e delle riserve del modello SC 2026. Vediamo in dettaglio i righi di cui si compone e le informazioni richieste.

Ricordiamo in prima battuta che, per ciascuna voce del patrimonio netto, i righi da RS 130 a RS 142 riportano le seguenti colonne che devono essere compilate:

  • saldo iniziale
  • incrementi
  • decrementi
  • saldo finale.

Come le istruzioni poi ricordano, occorre prestare sempre la massima attenzione all’articolo 47 del Tuir che stabilisce una presunzione per il Fisco, per la quale, indipendentemente da quello che viene deliberato in chiave civilistica, si considera prioritariamente sempre distribuito ciò che è composto da utili, anche se si tratta di capitale.

Il rigo RS 130 accoglie le movimentazioni del capitale sociale che si verificano sia per gli aumenti cosiddetti a pagamento sia per quelli gratuiti. Il rigo riguarda anche il fondo di dotazione che è la voce corrispondente al capitale sociale per le stabili organizzazioni. Vi è poi una specifica distinzione nelle colonne da 5 a 8 e in quelle da 9 a 12 rispettivamente per gli utili e per le riserve in sospensione di imposta. In questo modo si può monitorare la composizione del capitale con riserve di utili che in caso di successiva distribuzione del medesimo diano luogo, dal punto di vista fiscale, ad una prioritaria distribuzione degli utili stessi.

Il rigo RS 131 accoglie invece le riserve di capitale (per esempio, riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovraprezzo azioni, con versamenti operati dai soci fuori dal nominale); in generale la distribuzione di tali riserve non comporta tassazione in capo al soggetto percettore, a meno che l’importo distribuito sia superiore al costo fiscale della partecipazione.

Il rigo RS 132 riguarda poi le riserve ex articolo 170, comma 3 del Tuir, ovvero quelle riserve costituite prima della trasformazione da società di persone in società di capitali e formate con riserve già imputate ai soci per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del Tuir. In questi casi, infatti, tali riserve non sono tassate all’atto della distribuzione (quando la società ha già assunto la forma giuridica di società di capitali), se in bilancio è stata data menzione della loro origine.

Similmente il rigo RS 133 accoglie le riserve di utili da trasparenza, già tassati per trasparenza in capo ai soci e non più imponibili all’atto della distribuzione.

Il rigo RS 134 accoglie le riserve di utili, che sono poi tassate in base al soggetto percettore quindi al 26% con ritenuta d’imposta per le persone fisiche, in misura parziale per le società di persone, al 5% per società di capitali. Dopodiché - per via della norma transitoria contenuta nell’articolo 1, comma 1006 della legge 205/2017 - i successivi righi 135, 136, 136A e 136B accolgono le varie misure di parziale imponibilità delle riserve di utili. I righi RS 137, 138 e 139 riguardano le riserve di utili antecedenti al regime delle SIIQ, quelle formate in costanza di tale regime e quelle relative alla parte riferibile a contratti di locazione di immobili. Il rigo RS 140 riguarda le riserve in sospensione di imposta, mentre i righi RS 141 e 142 riguardano rispettivamente la destinazione dell’utile dell’esercizio e quella relativa alla gestione speciale delle SIIQ e SIINQ.

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