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04 Dicembre 2025

Il calcolo di reddito o perdita parte dal risultato contabile netto

di Alessandro Germani


L’articolo 9 del correttivo Irpef Ires interviene sulle misure di fiscalità internazionale andando a modificare la disciplina dell’imposizione integrativa prevista dal Dlgs 209/2023, al fine di pervenire a un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio definito in ambito Ocse. Alcune correzioni sono state effettuate sulla base dei pareri parlamentari, altre servono semplicemente a correggere dei refusi.

Così nell’ambito dell’articolo 34, comma 5, del Dlgs 209/2023 viene aggiunta, sulla base della guida amministrativa Ocse di gennaio 2025, una fattispecie ulteriore in cui trova applicazione la «regola dello spegnimento» (o switch off rule) con la conseguenza che il gruppo non può avvalersi dei benefici derivanti dall’applicazione dell’imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del porto sicuro.

L’articolo 51 del decreto che disciplina gli obblighi informativi viene modificato per prevedere che il meccanismo della sanzione proporzionale si applichi anche in relazione alla comunicazione del comma 4 per l’impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano che comunica alle Entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell’impresa designata. L’omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2mila euro.

Relativamente alla disciplina delle imposte anticipate e differite di cui all’articolo 54 del decreto, sempre sulla base dei chiarimenti Ocse di gennaio 2025, viene precisato che, ai fini del calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva di un Paese nell’esercizio transitorio e negli esercizi a esso successivi, non rilevano le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da più di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle società in un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle società. In relazione a tale fattispecie sono poi introdotti cinque commi, dal 4-bis al 4-quinquies, allo scopo di includere qualsiasi tipo di accordo con le autorità governative centrali o locali, o modifica a un accordo esistente, con il quale si riconosce in maniera discrezionale al contribuente un credito d’imposta o il diritto a uno sgravio fiscale, cui questi non avrebbe avuto diritto in assenza di tale accordo o modifica.

Viene poi inserita al numero 33-bis) dell’allegato A del Dlgs 209 del 2023 la definizione di «imposte rilevanti semplificate» utilizzata nella nuova lettera d-bis) dell’articolo 34, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo in questione.

In accoglimento dei pareri emersi dai lavori parlamentari sono apportate le seguenti ulteriori modifiche nel corpo del Dlgs 209/2023:

  1. circa i criteri di localizzazione dell’impresa (articolo 12) si sostituisce il criterio della sede dell’amministrazione con la sede di direzione e la parola «impresa» con il termine corretto di «entità», per applicare i criteri di localizzazione anche a soggetti (ad esempio entità a controllo congiunto o joint venture) che non rientrano nella definizione di «impresa»;
  2. circa l’imposta minima nazionale (articolo 18) si esplicita la circostanza che tra i soggetti passivi dell’imposta minima nazionale sono ricomprese le entità trasparenti apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano;
  3. circa il calcolo del reddito o della perdita (articolo 22) si chiarisce che si parte dal risultato contabile netto calcolato in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato «prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo»;
  4. circa il calcolo dell’imposizione integrativa (articolo 34) si precisa che la «regola dello spegnimento» (switch off rule) si innesca quando il Paese non applica l’imposta minima nazionale equivalente alle entità trasparenti che non sono entità apolidi.

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