02 Luglio 2026
I rischi pregressi sono comunicabili anche nel regime opzionale
di Alessandro Germani
L’articolo 16 dello schema di decreto correttivo omnibus sulla riforma fiscale interviene con l’obiettivo di potenziare l’istituto della cooperative compliance. Lo fa su due fronti: il regime ordinario e quello opzionale.
Per quanto riguarda il regime ordinario, in presenza di comunicazione dei rischi antecedenti all’ingresso nel regime, si dà la possibilità ai contribuenti di rateizzare le somme da pagare all’erario (per le maggiori imposte ma senza sanzioni).
Ma ancor più i benefici vengono potenziati per i contribuenti che aderiscono all’istituto in via opzionale: si estende a loro la possibilità di comunicare i rischi antecedenti all’ingresso nel regime, dando poi la stessa facoltà di pagamento delle maggiori imposte in forma rateizzata come visto già per gli ordinari.
Vediamo quindi la ratio della misura e i suoi risvolti.
Perimetro dell’adempimento collaborativo
È fuor di dubbio che il Governo stia puntando molto sulla cooperative compliance come meccanismo che consente di passare da un sistema che mira all’accertamento ex post della condotta del contribuente ad uno che, viceversa, stimoli un dialogo preventivo e una completa disclosure, tale da appianare ex ante eventuali divergenze fra Fisco e contribuenti. In questo ambito, l’istituto che era nato più di dieci anni fa in relazione ad un target di contribuenti per lo più di grossissime dimensioni (10 miliardi di euro di fatturato) nel tempo ha visto scendere le soglie dei contribuenti che possono rientrare nel regime.
Così l’ingresso nel regime in termini di volume d’affari o di ricavi è dapprima sceso a 1 miliardo di euro, per poi attestarsi a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026 e 100 milioni di euro dal 2028.
Accanto a tale regime, è stato previsto quello opzionale di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 128/2015, che di fatto consente l’ingresso anche a quei soggetti che non hanno i requisiti dimensionali sopra previsti, stabiliti dall’articolo 7, ma che comunque hanno interesse ad aderire alla cooperative compliance e ai vantaggi che questa propone.
Va detto che, considerati oneri e adempimenti che l’ingresso nel regime comporta, non è così scontato che l’accesso possa essere effettivamente valutato da soggetti di dimensioni inferiori, per i quali l’analisi costi benefici non necessariamente porterà ad un giudizio di convenienza. Sotto questo profilo, infatti, le premialità previste per i soggetti minori probabilmente andrebbero incrementate ancora di più, onde consentire una maggior attrattività nella valutazione che questi soggetti effettuano per decidere l’ingresso in tale regime.
Rateizzazione somme rischi fiscali pregressi
In questo contesto, per i soggetti che rientrano ordinariamente nel regime in base ai parametri dimensionali citati (o alle altre vie di ingresso previste dall’articolo 7 del Dlgs 128/2015) esiste la facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata:
- in modo esauriente;
- prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati (articolo 6, comma 3-ter del Dlgs 128/2015).
Originariamente, a questa casistica si applicava la riduzione a metà delle sanzioni amministrative. Ma già a seguito del Dlgs 108/2024 è stato previsto che le sanzioni amministrative:
- non si applichino in toto e che non si applichino quelle penali (fuori dai casi di condotte fraudolente e simulatorie), tanto per gli elementi attivi quanto per quelli passivi;
- non costituiscano notizia di reato.
In un’ottica di ulteriore potenziamento, il decreto correttivo omnibus interviene sul citato comma 3-ter consentendo di rateizzare le maggiori imposte derivanti da tali comunicazioni sul pregresso. Si stabilisce che le somme dovute in esecuzione della risposta dell’agenzia delle Entrate si possono versare in unica soluzione o a dilazionate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il versamento integrale delle somme dovute o dell’importo della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell’agenzia delle Entrate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine fissato per versare la rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché:
- la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1 del Dlgs 471/1997 (pari al 25%), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;
- gli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del Dpr 602/1973 (pari al 4%), con decorrenza dal pagamento della prima rata.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.
Premialità per i soggetti in regime opzionale
Gli aspetti maggiormente attrattivi riguardano proprio questi soggetti. Anche per essi viene introdotta la possibilità di comunicare i rischi fiscali relativi a condotte adottate antecedentemente all’ingresso nel regime (opzionale), purché la comunicazione:
- sia esauriente;
- avvenga prima di accessi, ispezioni, verifiche o indagini penali .
In base al nuovo comma 2-ter dell’articolo 7-bis del Dlgs 128/2015, tali comunicazioni, che vanno effettuate entro 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione e devono contenere quanto richiesto per le istanze di interpello all’articolo 3 del Dlgs 156/2015, consentono la totale disapplicazione dalle sanzioni amministrative e penali. La norma richiama infatti le lettere a) e b) del comma 2 del citato articolo 7-bis che, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 108/2024, ha previsto la totale disapplicazione delle sanzioni anche per gli opzionali.
A questo punto, il successivo comma 2-quater dell’articolo 16 del decreto correttivo omnibus prevede anche per chi ha aderito al regime su opzione ex articolo 7-bis del Dlgs 128/2015 le stesse modalità di rateizzazione delle maggiori imposte dovute a seguito delle comunicazioni sui rischi pregressi che abbiamo già analizzato per i contribuenti che accedono alla cooperative compliance in base ai requisiti dimensionali.
Decorrenza e impatti
Il testo stabilisce che entrambe le novità si applicano alle comunicazioni dei rischi fiscali effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
Gli effetti di gettito non sono descritti nella relazione tecnica. Si evidenzia solo che la finalità delle misure è garantire il recupero di gettito su alcune fattispecie rispetto alla legislazione vigente, il che non determina effetti finanziari negativi.
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