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09 Ottobre 2025

I costi sostenuti con Paesi black list richiedono l’indicazione separata

di Alessandro Germani


Il sostenimento di costi con Paesi black list soggiace all’obbligo di indicazione separata in dichiarazione, questo a prescindere dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

La norma

La disposizione ha una finalità antielusiva che è quella di contrastare la distrazione di utile dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata ed è stata ripristinata dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022). In base all’articolo 110, comma 9-bis, del Tuir le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato in base all’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. La lista ricomprende Anguilla, Isole Fiji, Guam, Isole Vergini degli Stati Uniti, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Vanuatu (lista dell’8 ottobre 2024 in cui sono state rimosse Antigua e Barbuda: lista riconfermata il 18 febbraio 2025).

In virtù del successivo comma 9-ter tale disposizione non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. È poi espressamente previsto che le spese e gli altri componenti negativi deducibili in base al primo periodo del comma 9-ter e in base al comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Il comma 9-quater stabilisce che le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. Infine in base al comma 9-quinquies il regime dei costi black list si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati in base allo stesso comma 9-bis. Quindi la stretta riguarda non solo i costi sostenuti in contropartita con imprese, ma anche nei rapporti con professionisti domiciliati nei territori sopra individuati.

L’indicazione

Occorre notare che è la stessa disposizione di legge che prevede l’obbligo di indicazione di tali costi nella dichiarazione. Ciò comporta che in caso di omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi si applica una sanzione amministrativa:

  • pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi;
  • con un minimo di 500 euro e un massimo di 30mila euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per effetto del Dlgs 87/2024; in precedenza la sanzione massima era pari a 50.000 euro).

Il quadro RF

Le indicazioni dei costi black list vanno date nel rigo RF 31 che ha natura residuale. In base alle istruzioni il codice che deve essere indicato è il «70» come variazione in aumento. La deducibilità dei costi poi avviene mediante delle variazioni in diminuzione da apportare nel rigo RF55 che accoglie quelle residuali. In particolare, dovrà essere inserito il codice «92» se il costo black list è nei limiti del valore normale. Invece occorrerà utilizzare il successivo codice «93» qualora venga fornita la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Pertanto, a livello segnaletico la variazione in aumento va sempre contrassegnata con il codice «70», mentre quella in diminuzione va indicata con il codice «92» se si è all’interno del valore normale, con il codice «93» se si è sopra la soglia ma è dimostrabile l’effettivo interesse economico .

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