06 Giugno 2020
Amministrazione di società, interposizione da parte di persona giuridica
di Alessandro Germani
L'utilizzo di uno schermo societario al posto della persona fisica per i compensi di amministratore di società configura interposizione reale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973. La risposta a interpello 89 del 9 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta il caso in cui l'ufficio di amministratore di società, in precedenza ricoperto da una persona fisica, è stato successivamente svolto da una società riconducibile allo stesso individuo anche a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ai fini previdenziali operato dall'Inps. Poiché, in ultima analisi, il reddito viene percepito dalla persona fisica, l'Agenzia ha optato per la fattispecie dell'interposizione reale ex articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973 ritenendo che la sostanza sia, nei fatti, la percezione di un compenso da amministratore da parte della persona fisica e finendo per tassarlo in tal modo. Non si esclude che le conclusioni dell'ufficio siano state suggerite
dall'intento di un risparmio, considerato non legittimo, in capo alla persona fisica, derivante dalla tassazione dei dividendi che è sicuramente più conveniente rispetto a quella del reddito di lavoro dipendente (o assimilato).