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02 Febbraio 2020

Fusioni: riporto delle perdite fiscali sempre consentito se vi sono elementi

di Alessandro Germani


L'Agenzia delle entrate, già con le risposte a interpelli nn. 93 e 94 del 5 dicembre 2018, aveva individuato il concetto di patrimonio espresso in termini reali per consentire il riporto delle posizioni soggettive nell'ambito delle operazioni di fusione, nelle quali si chiedeva la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 172, comma 7, del Tuir. Nel solco di questa  tendenza è anche la recente risposta n. 527 del 13 dicembre 2019, nella quale le perdite fiscali di cui si chiede il riporto sono confrontate con il prezzo di acquisto delle partecipazioni che sono poi oggetto di fusione. 
Questo approccio sostanzialistico è stato oggetto di altre risposte positive nel corso del 2019, nelle quali l'Agenzia è entrata nel merito della composizione contabile dell'attivo dello stato patrimoniale delle società coinvolte nell'operazione. Ciò a testimonianza di un approccio volto a entrare nel merito delle situazioni onde consentire il riporto delle perdite laddove appaia che la fusione non è finalizzata ad addivenire a una mera compensazione intersoggettiva delle perdite.