Precedente Successiva

09 Gennaio 2020

Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione sempre consentito in presenza di elementi

di Alessandro Germani


 

L'Agenzia delle entrate, già con le risposte n. 93 e 94 del 5 dicembre 2018, aveva individuato il concetto di patrimonio espresso in termini reali per consentire il riporto delle posizioni soggettive nell'ambito delle operazioni di fusione nelle quali si chiedeva la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'articolo 172 comma 7 del TUIR. Nel solco di questa tendenza è anche la recente risposta n. 527 del 13 dicembre 2019, nella quale le perdite fiscali di cui si chiede il riporto sono confrontate con il prezzo di acquisto delle partecipazioni che sono poi oggetto di fusione. Questo approccio sostanzialistico è stato oggetto di altre risposte positive nel corso del 2019, nelle quali l'Agenzia è entrata nel merito della composizione contabile dell'attivo dello stato patrimoniale delle società coinvolte nell'operazione. Ciò a testimonianza di un approccio volto ad entrare nel merito delle situazioni onde consentire il riporto delle perdite laddove appaia che la fusione non è finalizzata ad addivenire ad una mera compensazione intersoggettiva delle perdite.