Precedente Successiva

17 Luglio 2025

Fusioni retrodatate: limiti all’incorporata

di Alessandro Germani


Per ciò che concerne le fusioni per il test di vitalità accanto al confronto dei ricavi e del costo del lavoro dell’esercizio precedente rispetto alla media dei due esercizi anteriori, viene introdotto anche il medesimo confronto che riguarda il periodo «interinale».

Così in base all’articolo 172, comma 7 lettera a), del Tuir si deve confrontare il dato dei ricavi e del costo del lavoro che risulta dall’esercizio precedente a quello di efficacia giuridica della fusione rispetto alla media dei due esercizi anteriori (dovendo essere superiore al 40 per cento). La successiva lettera b) prevede invece che il confronto sia fatto con il dato di periodo che emerge dall’inizio dell’esercizio alla data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. La norma chiarisce che in questo caso il confronto col biennio precedente sia effettuato ragguagliando ad anno il periodo interinale. In ambedue i casi è previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

L’estensione del test di vitalità al periodo interinale in passato era prevista solo a livello di prassi (risoluzione 116/E 2006 e 143/E/2008, circolare 9/E/2010) mentre ora è stata codificata normativamente nella lettera b).

L’altra novità è stabilita dal comma 7-bis dell’articolo 172 del Tuir per cui in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione. Come chiarito dalla relazione illustrativa al Dlgs 192/24, il previgente testo normativo prevedeva che le limitazioni si applicassero anche all’incorporante, determinando degli effetti ingiustificati su quest’ultima, che vengono così superati in quanto i limiti valgono ora a seguito della modifica solo sulle incorporate.

Queste limitazioni previste per le fusioni sono richiamate anche per le scissioni dall’articolo 173, comma 10, del Tuir. Da tali limiti sono escluse le scissioni mediante scorporo nelle beneficiarie neocostituite (articolo 2506.1 del Codice civile), sul presupposto che non possono perseguire finalità elusive. Le perdite che post operazione residuano in capo alla scissa non soggiacciono comunque ai limiti (risoluzione 168/E/09), applicandosi questi solo alla beneficiaria preesistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA