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09 Ottobre 2025

Firma elettronica con marca temporale

di Alessandro Germani


La documentazione di transfer pricing presenta uno stretto legame con la dichiarazione dei redditi dovendo essere predisposta entro la medesima scadenza. A partire poi dal 2020 vale il fatto che tale documentazione deve essere firmata elettronicamente con apposizione della marca temporale, motivo per cui eventuali ritardi o perfezionamenti ex post non appaiono più praticabili rispetto al passato.

In base al provvedimento 360494/2020 delle Entrate la documentazione deve essere presentata in formato elettronico ed è esibita entro 20 giorni dalla richiesta da parte dei verificatori. Ulteriori richieste integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta salva la concessione di un maggior termine nei casi di maggiore complessità. In virtù del paragrafo 6 la comunicazione del possesso della dichiarazione è effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Nel caso di successiva dichiarazione a favore dell’erario per correggere l’originaria dichiarazione in relazione ad elementi sui prezzi di trasferimento che avevano portato a un minor imponibile, una minore imposta o un maggior credito, la documentazione di transfer pricing può essere integrata o modificata e ciò va comunicato con la stessa dichiarazione integrativa.

Nel caso di dichiarazione che sia presentata dopo la scadenza annuale ma comunque nel termine dei successivi 90 giorni per evitare che si consideri omessa, quindi sia che si tratti di dichiarazione tardiva sia di integrativa/sostitutiva di quella presentata nei termini, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso la comunicazione può essere effettuata con tale dichiarazione. in tale evenienza, il masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione tardiva o della dichiarazione integrativa/sostitutiva (circolare 15/E/21 paragrafo 9). Scaduti tali termini, il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis per comunicare tardivamente il possesso della documentazione, purché tuttavia lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale. Ciò evidenzia come i margini di manovra per predisporre, firmare e marcare la documentazione in questione siano ormai piuttosto stringenti.

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