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30 Gennaio 2025

Fino a 12 mesi per adeguarsi

di Alessandro Germani


L’articolo 29 della legge Concorrenza per il 2023 introduce una disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa per ciò che concerne i requisiti per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro imprese (articolo 25, comma 8 del Dl 179/2012). Viene stabilito che le start up innovative iscritte in tale sezione alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis dell’articolo 25, introdotto dall’articolo 28 della legge stessa, avvenga:

  • in caso di start-up iscritte nel Registro da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno;
  • in caso di start-up iscritte nel Registro da meno di 18 mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Tale disposizione non determina effetti negativi dal punto di vista finanziario, prevedendo l’applicazione di misure restrittive alla platea di start-up già esistenti, in quanto si richiede di adeguarsi rispettivamente entro 12 mesi o entro 6 mesi, rispetto all’adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore della legge previsto originariamente.

Viene poi stabilito che le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell’articolo 25 del Dl 179/2012, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative (articolo 4, comma 2 del Dl 3/2015).

Di fatto nel passaggio alla Camera è stata prevista la possibilità, per quelle imprese che abbiano i requisiti di Pmi non avendo più quelli di start up innovativa, di iscriversi nel relativo registro. Ricordiamo che le Pmi innovative devono essere residenti in Italia o in stati Ue o See con sede produttiva o filiale in Italia, avere un bilancio certificato da revisore o società di revisione, le loro azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato, non devono essere iscritte al registro speciale delle start-up e incubatori certificati, devono possedere almeno due dei seguenti requisiti:

  • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della Pmi innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o di laurea con svolgimento di attività di ricerca
  • impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale in possesso di laurea magistrale, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva.

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