04 Dicembre 2025
Dopo lo scorporo della branch sotto la lente la partecipazione
di Alessandro Germani
Il decreto correttivo Irpef Ires interviene, nell’ambito della disciplina della scissione con scorporo, a riformulare la stessa con riferimento alla casistica in cui una società non residente, che abbia una stabile organizzazione in Italia, proceda a scorporare tale branch a favore di una beneficiaria residente, sia di nuova costituzione sia preesistente, ricevendo in cambio la partecipazione nella beneficiaria. La neutralità di tale operazione vorrebbe infatti che non vi fossero profili di tassazione né in capo alla beneficiaria che riceve la stabile organizzazione né in capo alla scissa non residente che a fronte di ciò riceve la partecipazione nella beneficiaria. E ciò a prescindere dal fatto che tale partecipazione venga iscritta nel patrimonio della branch detenuta dalla scissa oppure direttamente nella scissa non residente. Ricordiamo che questa tipologia di operazione serve a trasformare la branch in una subsidiary e che prima dell’introduzione della scissione mediante scorporo questa operazione veniva perseguita solo attraverso il conferimento da parte del soggetto non residente della stabile organizzazione in una società italiana (Fondazione nazionale commercialisti, documento del 30 maggio 2024).
Questa operazione era stata disciplinata fiscalmente introducendo nel comma 15-ter dell’articolo 173 del Tuir la lettera g) attraverso il Dlgs 192/24. Ora la lettera g) viene abrogata in quanto la disciplina viene affrontata nel comma 15-ter.2 di nuova introduzione. La fattispecie resta la medesima ovvero quella di una società estera, residente Ue o See con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che proceda a scorporare la propria stabile organizzazione o un ramo aziendale della stessa assegnandola a una beneficiaria residente.
La nuova norma a questo punto distingue a seconda che la partecipazione rientri o meno nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente. Nel primo caso, quando cioè la partecipazione è mantenuta nel patrimonio della stabile organizzazione della scissa, si applicano rispettivamente il comma 15-ter o il comma 15-ter.1 a seconda che la società residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la società scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della società scissa. Se viceversa la partecipazione non è mantenuta nel patrimonio della scissa, allora si applicano le disposizioni generiche sulla scissione (a eccezione di quelle sul concambio e sulla retrodatazione) e, rispettivamente, quelle relative al caso di beneficiaria neocostituita (comma 15-ter, lettere b, c e d, numero 1) o al caso di beneficiaria preesistente (comma 15-ter.1 secondo periodo) riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la società scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della società scissa.
La norma prevede poi che la società scissa non residente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione in base all’articolo 2506-quater del Codice civile; all’incremento del patrimonio netto della società beneficiaria derivante dalla scissione che non è utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d’imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Vediamo dunque nell’altro articolo in pagina cosa comportino nei fatti queste nuove previsioni.
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