18 Settembre 2025
Diritti patrimoniali rafforzati tassati al 26% per i gestori del fondo
di Alessandro Germani
Il carried interest è una forma particolare di remunerazione, che si sostanzia in diritti patrimoniali rafforzati, tipicamente attribuiti al team di gestione di fondi di private equity e che si sostanziano in una quota degli utili nel caso in cui il rendimento del fondo superi un livello di remunerazione prestabilito a favore degli investitori. L’aspetto interessante di questa misura sta nel fatto che, a determinate condizioni che vedremo, tali proventi si considerano redditi di capitale o diversi, come tali tassati solo al 26%, quando invece le forme di retribuzione fissa e variabile del team di gestione costituiscono tipicamente redditi di lavoro dipendente tassati in base alla progressività dell’Irpef. Va da sé che è in grado di generarsi un vantaggio significativo pari alla differenza fra il 43% (prescindendo dalle addizionali) e il 26%. Questa misura è stata introdotta mediante l’articolo 60 del Dl 50/2017 al fine di allineare anche il sistema italiano alle best practice previste a livello internazionale per questa tipologia di investimenti e per i soggetti che intervengono in tali situazioni.
La norma inquadra in primo luogo le situazioni e i soggetti che possono beneficiare del carried interest. Sotto il profilo soggettivo gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi, essendo quindi esclusi i professionisti coinvolti nel ruolo di consulenti (circolare 25/E/17). L’agevolazione spetta anche ai manager e dipendenti di società di consulenza finanziaria («advisory company»), come si evince dalla norma e dagli atti parlamentari. Pertanto dal lato soggettivo sono interessate dalla norma agevolativa:
- le società costituite per la gestione di investimenti (Sgr e advisory companies);
- le società che effettuano l’investimento;
- le società “target” ovvero le società obiettivo delle operazioni di investimento.
Il riferimento agli Oicr si intende ai fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf.
Sempre sotto il profilo soggettivo l’agevolazione riguarda da un lato Oicr, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato, dall’altro quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
I proventi in questione si considerano redditi di capitali o redditi diversi se:
- l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’Oicr o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’Oicr abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
Esistono quindi tre condizioni che consistono in un investimento minimo, nel fatto che sia garantito un rendimento minimo agli investitori, infine un holding period quinquennale. Alla presenza di tali condizioni i redditi da carried interest avranno natura finanziaria per presunzione di legge. Viceversa l’assenza di uno o più di essi richiede un’analisi caso per caso volta a stabilire quale sia l’effettiva natura del provento, se reddito finanziario o di lavoro dipendente.
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