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08 Maggio 2025

Correzione fiscalmente rilevante solo per bilanci oggetto di revisione


A seguito delle recenti modifiche introdotte all’articolo 83 del Tuir viene data rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili. Questo vale per i soggetti Ias e per quelli Oic, a esclusione delle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Come forma di cautela è previsto che queste disposizioni operino solo per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Cosa è cambiato

In passato, la correzione degli errori contabili passava attraverso la procedura illustrata dalla circolare 31/E/13 che prevedeva meccanismi molto laboriosi nonché un automatico alert nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione, da cui scattava poi un confronto fra contribuente e ufficio.

È innegabile che tutto ciò ha portato, in realtà, a un vasto contenzioso, spesso ingiustificato, quando l’Agenzia si è sottratta a questo contraddittorio. Dopodiché si è passati alle dichiarazioni integrative a favore che, a partire dal 2016, sono state equiparate a quelle a sfavore facendo coincidere il termine della loro presentazione con quello per l’accertamento.

L’ulteriore passaggio avvenuto nel 2022 è stato quello di dare diretta rilevanza fiscale agli errori contabili, senza quindi dover più passare attraverso le dichiarazioni integrative. Il ricorso alle medesime resta circoscritto a quei soggetti che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti.

Al di là dei soggetti di dimensioni più contenute per i quali anche la tematica degli errori contabili è meno impattante perché meno colpiti da esigenze di fast closing, la problematica resta per lo più relativa alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti per le quali non è prevista la revisione legale della branch (circoscritta invece alla casa madre estera) e gli errori contabili, per via del fast closing, possono essere numerosi.

Il quadro DI

L’ambito delle dichiarazioni integrative si riflette nel quadro DI della dichiarazione che, per le motivazioni esposte, è ormai di compilazione meno frequente rispetto al passato.

Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative (articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98), oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2024).

Se l’integrativa in questione, infatti, fosse stata presentata entro novembre 2023 sarebbe stata «annuale», così diviene «ultrannuale».

Linee guida di compilazione

Quindi, la logica a cui è necessario prestare attenzione è il fatto che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dall’integrativa stessa. In sostanza, l’indicazione deve essere data nella dichiarazione 2024 (anno di presentazione dell’integrativa ultrannuale).

Si dovrà, quindi, indicare:

  • in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante;
  • in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
  • in colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa;
  • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa;
  • in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa .

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