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04 Dicembre 2025

Convenzioni, scatta la sospensione

di Alessandro Germani


L’articolo 10 del decreto correttivo Irpef Ires interviene in tema di reciprocità per i contribuenti italiani, stabilendo la sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia laddove ci sia stata la sospensione da parte dello Stato estero.

In particolare, la disposizione stabilisce che se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni nell’ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza e durata. La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 165 del Tuir. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall’ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa. Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni e interessi. È infine previsto che la disposizione non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, i casi sono quelli degli Stati che hanno sospeso unilateralmente la Convenzione in essere con l’Italia, ovvero la Russia decreto dell’8 agosto 2023 ratificato il 19 dicembre 2023 e la Bielorussia dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2026.

Ciò ha determinato una situazione discriminatoria in quanto i contribuenti italiani hanno continuato ad applicare le minori ritenute convenzionali ai soggetti esteri residenti in quei paesi mentre al contrario si sono visti applicare le ritenute piene. Con anche l’impossibilità di applicare il credito d’imposta estero ex articolo 165 del Tuir in presenza di una convenzione tuttora vigente. A seguito della sospensione delle convenzioni anche da parte dell’Italia ai soggetti esteri verranno applicate le maggiori ritenute domestiche (non convenzionali). Le minori ritenute convenzionali operate verranno integrate ma senza sanzioni e interessi. Dal lato poi dei redditi in entrata gli eventuali casi di doppia imposizione potranno beneficiare del credito estero. Il meccanismo sinallagmatico fa sì che la sospensione italiana retroagisca al momento della sospensione della convenzione da parte dello stato estero.

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